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Prelievi e versamenti bancari
L'articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr n. 600/73, fino al 31 dicembre 2004,prevedeva che l'Ufficio potesse utilizzare lo strumento delle indagini bancarie e porlo a base dell'accertamento se il contribuente non dimostrava di averne tenuto conto per la determinazione del proprio reddito.
La norma inoltre prevedeva che dovevano essere considerati "ricavi" i prelievi bancari, se il contribuente non ne avesse indicato il beneficiario ovvero se essi non risultavano dalla contabilità.
Con la Finanziaria 2005 n. 311/04, la predetta norma ha subito una modifica in quanto è stato aggiunto il termine "compensi", a voler significare che le indagini bancarie e la relativa presunzione riguardante i prelevamenti si dovessero applicare oltre che ai ricavi delle imprese, anche a quelli dei professionisti, ossia i compensi.
L'art. 32 suddetto prevede che l'Amministrazione finanziaria può considerare compensi i prelevamenti o i versamenti nell'ambito di conti correnti o altri rapporti di natura finanziaria se il professionista non indica il soggetto beneficiario o il soggetto erogante.
Così a titolo di esempio se un professionista riceve da un proprio genitore la somma di € 10mila a titolo di donazione per l'acquisto di un autoveicolo utilizzato anche per l'esercizio dell'attività e tale somma viene fatta affluire sul c/c del professionista stesso, sarà opportuno che lo stesso sia in grado di dimostrare agli organi competenti in caso di verifica che tale versamento proviene dai propri genitori e non da compensi percepiti "a nero" nello svolgimento della propria attività.
Si legga a tale proposito il quesito n. 4985 de L'Esperto Risponde, Il Sole 24Ore numero 98 del 15 dicembre 2008, in cui viene posto il quesito di un libero professionista che riceve dalla propria madre periodicamente, ogni anno, in occasione delle festività natalizie, un assegno in regalo che mediamente si aggira intorno ai 10mila €uro.
A questo quesito l'esperto suggerisce di "lasciare traccia, ossia copia dell'assegno della madre e copia del versamento eseguito, per dimostrare, in sede di eventuale controllo, che non si tratta di compensi di natura professionale, ma di regali della madre".
E' stata la Finanziaria 2005 dunque a estendere ai professionisti la presunzione legale, già operante per le imprese, in base alla quale i prelevamenti non giustificati possono essere presi a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non ne indica il beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Per l'impresa un prelevamento non giustificato è sintomatico dell'esistenza di costi occulti (acquisti di merce in nero) da cui si presumono ricavi non dichiarati (vendita della medesima merce). Nell'ambito dell'attività professionale ciò è solo astrattamente configurabile, in quanto l'attività non consiste nella compravendita di beni, ma nella prestazione di un servizio che nella maggior parte dei casi si fonda esclusivamente sulle capacità intellettuali del professionista.
L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 32/E/2006 ha ritenuto che l'estensione del particolare meccanismo presuntivo anche ai lavoratori autonomi si sia resa necessaria per ovviare ad una palese disparità di trattamento con quanto previsto per le imprese.
Fonte: Il Sole24Ore
La Corte di Cassazione ha reso più rigido l'accertamento fiscale dei redditi del professionista, definendo con sentenza n. 14847 del 5 giugno 2008, che tutte le somme che transitano sul conto bancario, anche cointestato alla moglie, vanno imputate all'attività di lavoro autonomo, compresi i passaggi di denaro, prima versato e poi prelevato, che il contribuente attribuisce a somme affidategli in amministrazione.
Per far cadere l'accertamento deve dimostrare che quelle somme non sono frutto della sua attività e, sul fronte del passaggio dei soldi, " deve dare la prova analitica della inerenza alla sua professione di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione bancaria". In sostanza, il Fisco accerta il reddito presumendo che tutte le somme che transitano sul c/c siano frutto dell'attività professionale, e chiede maggiori imposte. Da questo momento è il professionista contribuente che deve dettagliare ogni operazione, sulla provenienza e sull'inerenza con la sua attività.
In caso contrario, se non sarà in grado di dimostrare in modo chiaro e documentale che alcune operazioni non hanno alcuna attinenza con la sua attività professionale sarà costretto a pagare le imposte anche su queste somme. Tutto ciò emerge chiaramente in alcuni passaggi delle motivazioni espresse nella sentenza:" La prova contraria" sulle movimentazioni di denaro " deve essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi, ma è necessario che il libero professionista fornisca la prova analitica della inerenza della sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto". (fonte: Italia Oggi)
Verifica anche:
a) la sentenza della Corte di Cassazione n. 22179/08 del 3-9-2008 che legittima l'accertamento di maggiori compensi a carico di un professionista sulle risultanze dei conti correnti intestati al professionista stesso, da cui emergono transazioni prive di riscontro nelle parcelle emesse;
b) la sentenza n. 11750 del 12 maggio 2008.
Recensioni
Sul sito de Il Sole24ore si legge che "comunque sia la norma menzionata è il triste emblema di una fiscalità nazionale che si arrende a strumenti a dir poco aberranti. Essa nasce dall'esigenza di combattere in modo più incisivo l'evasione, ma finisce per colpire coloro che semplicemente non sono ben strutturati. Come si può pensare che a distanza di anni un professionista, nella maggior parte dei casi in contabilità semplificata e, quindi, senza obbligo di contabilizzare le operazioni finanziarie, possa ricordarsi a chi fossero destinati i mille euro prelevati al bancomat?
Per ovviare a questo, le Entrate (circolare n. 32/E del 2006) hanno precisato che occorre considerare il livello reddituale del soggetto e il fatto che taluni prelevamenti per il loro importo non eccessivo possano essere considerati dai verificatori prelievi fatti per esigenze personali e familiari. Ma questo non è forse il modo per mettere i contribuenti nelle mani di una, solo eventuale, clemenza del singolo funzionario addetto all'accertamento?".
Fonte: Ilsole24ore.com
Una seconda recensione,relativa agli accertamenti nei confronti dei professionisti sulla base dei movimenti sul c/c bancario, che merita di essere letta con attenzione è la pagina di Fisco Oggi dal titolo "Senza prova contraria dati ed elementi risultanti dai conti sono "compensi""
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