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Compensi dei professionisti

Ai sensi dell'articolo 54 del TUIR sono compensi:

• il loro ammontare lordo complessivo, sia in denaro sia in natura, compresa la partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Anche gli acconti sugli onorari ricevuti dai clienti costituiscono compenso professionale nella misura e nell'anno in cui vengono riscossi;
• l'ammontare della maggiorazione del 4% addebitato ai clienti in via definitiva ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996 (professionisti senza Cassa di previdenza ma iscritti obbligatoriamente alla Gestione separata INPS).

Principio di cassa

Occorre dunque applicare correttamente il principio di cassa, in base al quale i compensi sono imponibili alla data della loro percezione. Questo principio assume un ruolo del tutto rilevante anche con riferimento agli studi di settore dei professionisti.

La versione di Gerico presenta un correttivo specifico che il professionista può utilizzare laddove la non congruità del contribuente sia stata influenzata dall'accumularsi di ritardi di pagamento da parte dei clienti.

Compensi a cavallo d'anno

Accade spesso che determinati compensi siano incassati a cavallo di fine anno, pertanto si rende necessario collocare detti compensi per la corretta determinazione del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta interessato dall'operazione.
In materia è intervenuta la circolare n. 38/e del 23 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate che recepisce le risposte della diretta Map (Moduli di aggiornamento professionale dei commercialisti) del 3 giugno 2010.
Sui compensi percepiti dai professionisti a cavallo d'anno potete visionare il video del Prof. Magrello.

Compensi percepiti con assegno bancario

Se il compenso viene percepito con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito all'atto della ricezione materiale dell'assegno, ossia nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista.
Su questo punto la Risoluzione n. 138 del 29-5-2009 conferma che il momento in cui il compenso viene percepito dal lavoratore autonomo è quello in cui si verifica la materiale consegna del titolo, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente venga poi effettuato in un momento successivo, al limite in un diverso periodo di imposta. E' il caso ad esempio in cui il professionista riceva dal cliente un assegno circolare a saldo di una fattura emessa alla fine dell'anno e tale assegno venga versato sul conto crrente del professionista stesso solo a gennaio dell'anno successivo.

Così a titolo di esempio:
1) assegno consegnato al professionista il 29 dicembre 2009;
2) questa data individua il momento di pagamento per il committente, il quale dovrà versare la ritenuta di acconto (se dovuta come sostituto di imposta) entro il 16 gennaio e il momento di incasso per il professionista a nulla rilevando che lo stesso abbia poi effettuato il versamento dell'assegno sul proprio conto corrente in data 4 gennaio 2010.

Compensi percepiti con bonifico bancario

Se il compenso viene percepito con bonificio bancario, il compenso si considera riscosso quando l'importo ricevuto è effettivamente disponibile, non rilevando la valuta dell'operazione, ossia la data rilevante è quella in cui il professionista riceve l'accredito della somma sul proprio conto corrente e possa effettivamente essere utilizzabile.
Non hanno alcun effetto, pertanto, per il calcolo dell'imponibile del professionista, come si legge su Il Sole 24ore del 28 giugno 2010 "la data della valuta, quella in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento o quella in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'accredito".

In questa ipotesi si produce un disallineamento tra la data del pagamento per il cliente (ad esempio la data del 29 dicembre 2009 tanto per riprendere l'esempio di cui sopra) con la data dell'incasso per il professionista (ad esempio il 4 gennaio, data dell'accredito del bonifico).

Un'ulteriore conseguenza fiscale è che la ritenuta (pur se certificata con riferimento al 2009 e inclusa nel modello 770 per il 2009 da parte del cliente) non deve essere inclusa nell'UNICO 2010 del professionista, ma nel successivo Unico 2011.
Eventuali problemi che dovessero sorgere in sede di controllo formale della dichiarazione sono facilmente superabili con la dimostrazione dell'accredito intervenuto in un periodo di imposta successivo a quello in cui il cliente ha attivato il bonifico.

Compensi percepiti con carta di credito

Se il compenso viene percepito con carta di credito, il compenso si considera riscosso, rilevando la data della transazione, quindi a titolo di esempio se il pagamento è avvenuto a fine dicembre e l'addebito è nei primi giorni dell'anno successivo, il compenso si deve considerare avvenuto entro dicembre.

F.A.Q.

Nel sito una sezione dedicata alle Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, che sono letteralmente le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio.

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