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Compensi dei professionisti > Plusvalenze per cessione beni strumentali
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Plusvalenze per cessione beni strumentali
Ai sensi dell'articolo 54 TUIR, comma 1-bis) concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze percepite a seguito di :
• cessione a titolo oneroso di beni strumentali;
• risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali;
• consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all'arte o professione di beni strumentali.
La plusvalenza risulta dalla differenza se positiva:
tra il corrispettivo o l'indennità percepita e il costo non ammortizzato del bene strumentale (costo storico meno quote di ammortamento);
in mancanza di corrispettivo tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
Concorrono a formare il reddito del professionista le plusvalenze dei beni strumentali (con l'esclsuione degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione) se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
→ Non è possibile frazionare le plusvalenze nell'arco temporale di cinque periodi di imposta a differenza di quanto avviene per le imprese, nell'ipotesi in cui i beni strumentali siano posseduti da almeno 3 anni.
Se il costo del bene strumentale non era integralmente deducibile (come ad esempio per le autovetture e i telefoni cellulari) le plusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione di deducibilità fiscale.
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