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Riaddebito spese comuni tra professionisti
E' spesso frequente nella pratica che alcuni professionisti svolgano attività tra loro autonome all'interno degli stessi locali, condividendo spazi, strutture e anche personale di segreteria.
Non ci troviamo però di fronte a vere e proprie associazioni professionali, ma unicamente a strutture con alcune risorse in comune.
A titolo di esempio il caso di più architetti che operano ciascuno per proprio conto e con propria partita IVA e che dividono lo stesso studio usufruendo di servizi comuni la cui fornitura è intestata ad uno solo di essi.
In pratica l'ipotesi più diffusa è che i contratti di locazione e di fornitura (luca, gas riscaldamento, acqua ecc.), così come i contratti di lavoro, siano stipulati da uno solo dei professionisti che occupano gli stessi locali, il quale provvede poi a riaddebitare la quota parte di competenza degli altri colleghi, sulla base degli accordi assunti, basati di solito su criteri di effettivo utilizzo.
Per visionare tutta la pagina dedicata al riaddebito di spese comuni tra professionisti ai fini IVA, clicca su questa pagina.
Nella pagina sono esaminati in maniera approfondita le ipotesi in cui i contratti di locazione e di fornitura siano intestati ad uno solo dei professionisti e quella in cui ogni professionista si faccia intestare i singoli contratti, così come sono affrontate le tematiche del riaddebito delle spese comuni tra professionisti in tema di Iva.
Ai fini delle imposte sui redditi è intervenuta la Circolare n. 38/E del mese di giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate che affronta al punto 3.4 il riaddebito di spese ai colleghi per uso comune di locale.
D: Come registrare il riaddebito di spese a colleghi per l'uso comune degli uffici, considerando che gli studi di settore prevedono che le spese debbano essere considerate al netto dei riaddebiti? Può infatti accadere che il rimborso avvenga nell'anno succesivo al pagamento e che ne derivino, quindi, squadrature con gli studi di settore.
R: Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito di costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. E' corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alle attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nelle imputazioni delle componenti reddituali al periodo d'imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l'uso comune del locale di esercizio dell'attività nel periodo d'imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d'imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l'uso dei locali.
Le somme così percepite non hanno dunque natura di compensi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. Pertanto sulle somme incassate il secondo professionista non deve operare alcuna ritenuta di acconto ai sensi del DPR n. 600/1973 né le somme devono essere indicate nei righi RE2 e RE3 del modello UNICO.
Gli importi addebitati al secondo professionista devono dunque essere portati in diminuzione delle spese deducibili sostenute dal primo professionista titolare dei contratti, delle utenze e proprietario delle attrezzature (ad esempio la fotocopiatrice).
Il professionista intestatario delle fatture dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli importi delle spese (telefoniche, energia elettrica, gas riscaldamento ecc.) al netto della quota addebitata a coloro che utilizzano (in comune) lo studio.
Vedi anche la soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 58 del 18 giugno 2001 e l'evento Map-Sole 24 ore del 3 giugno 2010.
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