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Elenchi clienti e fornitori dal 2011
L'art. 21 del DL n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le cessioni di beni, gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e le prestazioni di servizi ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600 (al lordo dell'IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e che, quindi, sono certificate dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
L'obbligo di tale comunicazione riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (per usare una terminologia inglese B2B) che quelle che sono state effettuate con clienti privati (c.d. operazioni B2C) e ha decorrenza dal periodo di imposta 2010.
Questo obbligo di comunicazione è stata anche chiamata dalla stampa specializzata "spesometro".
Elenchi clienti e fornitori per il 2010
Per il periodo di imposta 2010 detta comunicazione dei clienti e fornitori deve essere effettuata entro il termine del 31 gennaio 2012 (prorogato con provvedimento agenzia delle Entrate di fine dicembre 2011) e con esclusivo riferimento alle seguenti operazioni:
• operazioni soggette alla fatturazioni, con esclusione pertanto delle operazioni effettuate con scontrino o ricevuta fiscale;
• operazioni di cui sopra il cui importo è pari o superiore a € 25.000.
Elenchi clienti e fornitori per il 2011
Per il periodo di imposta 2011 detta comunicazione esclude le operazioni rilevanti ai fini IVA documentateda sconrino o ricevuta fiscale effettuate fino al 30 giugno 2011.
Questa disposizione non interessa in modo particolare i professionisti che hanno l'obbligo di documentare i propri corrispettivi con fattura.
Pertanto l'obbligo di rilevare le operazioni documentate da scontrino o ricevute fiscale decorre dal 1° luglio 2011 e la relativa trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 30 aprile 2012.
Soggetti obbligati
Tutti i soggetti passivi IVA hanno l'obbligo di provvedere all'invio telematico di tali elenchi clienti e fornitori, con la sola esclusione dei soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui alla Legge 244 del 2007, come confermato anche dalla Circolare n. 24/E.
Professionisti in contabilità semplificata, professionisti che utilizzano il regime delle nuove iniziative produttive sono pertanto obbligati all'invio di tale comunicazione.
Territorialità delle operazioni
La territorialità costituisce un presupposto fondamentale per l'inclusione dell'operazione nella comunicazione telematica delle operazioni IVA. In mancanza della territorialità l'operazione è ifatti esclusa da IVA. Pertanto nessun obbligo di comunicazione grava sul contribuente.
Esempi
Un avvocato italiano effettua prestazioni di consulenza nei confronti di un ditta inglese stabilita a Londra. Il compenso percepito dall'avvocato italiano è fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR n. 63371972. L'IVA deve essere assolta dall'impresa stabilita a Londra.
L'avvocato italiano è obbligato ad emettere la fattura ai sensi dell'art. 21 DPR n. 63371972, ma non deve inserire tale operazione nella comunicazione telematica.
Un avvocato francese effettua una consulenza nei confronti di un'impresa italiana stabilita in italia, l'operazione, in tal caso, è territorialmente rilevante ai sensi dell'art. 7-ter DPR n. 633/1972. L'imposta deve essere applicata dall'impresa italiana attraverso il meccanismo del reverse charge, con l'emissione di un'autofattura integrando la fattura emessa dall'avvocato francese.
L'impresa italiana provvede poi alla presentazione dell'elenco Intra relativo alle prestazioni di servizi. L'operazione non va segnalata nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, in quanto, come precisato dalla Cicrolare n.24/E del 2011, le informazioni risultano già acquisite dall'Amministrazione finanziaria tramite il modello Intra.
Operazioni oggetto di comunicazione
Le operazioni soggette alla comunicazione clienti e fornitori sono quelle relative alle cessioni di beni, acquisti di beni e alle prestazioni rese e ricevute a condizione che:
• siano rilevanti ai fini IVA
• siano documentate da fattura oppure da scontrino fiscale oppure ricevuta fiscale;
• siano di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero a € 3.600 per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.
Pertanto la comunicazione riguarda esplicitamente:
• le operazioni rese nei confronti di clienti nei cui confronti sono emesse fatture;
• le operazioni ricevute da fornitori titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti di beni o servizi;
• le operazioni rese a clienti consumatori finali nei cui confronti non sono emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA.
Le operazioni che sono da considerarsi rilevanti ai fini IVA sono:
• le operazioni imponibili;
• le operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972;
• le operazioni non imponibili a seguito di cessioni all'esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali previste ai sensi degli artt. 8 (esclsuo il comma 1, lettere a e b), 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72 del DPR 633/1972.
Pertanto le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA non devono essere incluse nell'elenco clienti e fornitori, in quanto sotto il profilo territoriale non risultano rilevanti in Italia.
Devono inoltre essere comunicate anche le operazioni:
• soggette al regime del margine;
• soggette al meccanismo del "reverse charge";
Rettifiche integrazioni della comunicazione
Nell'ipotesi in cui il contribuente si accorga della necessità di apportare modifiche, integrazioni alla comunicazione delle operazioni IVA trasmessa telematicamente, anche alla luce di un documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, sorge il problema come integrarla o rettificarla.
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