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Esempi regime dei minimi dal 2012
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Durata del regime del regime dei minimi dal 2012
Mario Rossi ha 40 anni ed ha iniziato la propria attività nell'anno 2011. In questo anno mantiene i requisiti per l'applicazione del vecchio regime. Se nel corso degli anni successivi potrà rispettare i nuovi requisiti, potrà usufruire del regime dei minimi previsto dalla legge 111/2011 fino al 2015, ossia per 5 anni.
Mario Rossi ha 18 anni ed ha iniziato la propria attività nell'anno 2011. Rispettando i requisiti per il mantenimento nel regime dei minimi, il regime previsto dalla legge 111/2011 potrà essere applicato fino all'esercizio in cui avviene il compimento del 35° anno di età.
Mario Rossi nel 2012 ha un'età superiore a 35 anni (oppure un'età non inferiore a 31 anni) ed inizia un'attività di lavoro autonomo. Potrà rimanere nel regime dei minimi in vigore dal 2012 fino al periodo di imposta 2016 (ammesso che rispetti i requisiti per rimanere nel regime dei minimi).
Infatti il regime dei minimi in vigore dal 2012 non è precluso a coloro che hanno più di 35 anni, ma le disposizioni normative si prefiggono lo scopo di consentire ai soggetti più giovani un allungamento della durata del regime contabile anche oltre il quinto anno e fino al compimento dei 35 anni.
Mario Rossi ha 45 anni, ha iniziato la propria attività nel mese di aprile 2008 e per il periodo triennale 2008-2010 ha applicato il regime dei minimi previsto dalla legge 244/2007, nel 2011 ha continuato ad applicare tale regime avendo mantenuto i requisiti per rimanere in tale regime. L'ultimo anno in cui potrà rimanere nel regime dei minimi è il 2012. essendo il regime previsto dalla legge 111/2011 applicabile limitatamente a cinque esercizi.
Mario Rossi ha iniziato la propria attività nel 2009 optando per il regime dei contribuenti minimi. Per quanto tempo potrà usufruire dell'aliquota agevolata dell'imposta sostitutiva del 5%? Fino al 2013 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) oppure fino al compimento dei 35° anno di età. Naturalmente devono essere sempre rispettati i requisiti di cui al precedente regime dei Contribuenti minimi, come, ad esempio, il fatto di non superare il tetto di 30mila euro di compensi (o di ricavi).
Mario Rossi ha iniziato l'attività nel 2010 scegliendo il regime delle nuove attività produttive (regime che andrà a scadere il 31 dicembre 2012), nel 2011 ha 28 anni, potrà passare al nuovo regime dei minimi dal 2012 e potrà utilizzarlo, mantenendo i requisiti previsti dalla normativa, fino all'anno in cui compirà i 35 anni, ossia nel 2018.
Mario Rossi ha 20 anni ed inizia una nuova attività nel 2012. Potrà rimanere nel regime dei minimi anche dopo il 2016 più esattamente fino al 2027, anno in cui compirà i 35 anni.
Mario Rossi ha aperto nel 2009 l'attività professionale di architetto aderendo al regime delle nuove iniziative produttive con scadenza del triennio al 31 dicembre 2011. Una volta esaurito il trienno di svolgimento quale neo attività di cui all'articolo 13 della legge 388/2000, occorre che l'archietto verifichi se sono rispettati gli altri requisiti di cui all'articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244/2007 ("vecchio" regime dei minimi). Se rispettati l'architetto potrà applicare il regime dei minimi dal 2012 fino al compimento del 35° anno di età.
Mario Rossi è laureato in medicina e dal 2007 al 2011 ha svolto quattro anni di specializzazione in una branca medica presso un'azienda ospedaliera grazie ad una borsa di studio, esente da Irpef ai sensi della legge 476/1984. Nel 2012 intende esercitare l'attività professionale di medico specialista aderendo al regime dei minimi previsto con decorrenza 2012. In effetti aver percepito la borsa di studio potrebbe ingenerare qualche dubbio in quanto si potrebbe presupporre una fattispecie simile a quella di lavoro dipendente, ma si deve sottolineare come l'organizzazione dell'attività professionale è diversa rispetto all'attività svolta presso un'azienda ospedaliera, pertanto si ritiene possibile che il neo medico possa accedere al regime dei minimi dal 2012.
Regime delle nuove inziative produttive
Mario Rossi ha aperto un'attività professionale nel corso del 2009 adrendo al regime delle nuove inziative produttive. Nel 2011 ha terminato il periodo triennale di mantenimento del regime contabile agevolato. Avendo i requisiti previsti dalla normativa prevista dalla legge n. 244/2007, il contribuente può accedere. senza esercizio di alcuna opzione, al regime dei superminimi che potrà essere mantenuto fino al compimento del 35° anno di età.
Regime degli ex minimi
Un contribuente apre un'attività professionale nel 2007 e nel 2008 è entrato nel regime contabile dei minimi, mantenendo fino a tutto il 2011 i requisiti previsti dalla legge n. 244/2007. Nel 2012 non può accedere al regime dei "superminimi" con imposta sostitutiva del 5%, ma può adottare il regime contabile degli "ex-minimi" in cui la determinazione del reddito avviene in modo ordinario IRPEF senza alcuna imposta sostitutiva e ritenuta di acconto sulle fatture emesse.
Mera prosecuzione di precedente attività
Tutti coloro che erano già in attività al 1° gennaio 2008, quindi che hanno aperto la posizione IVA entro il 31 dicembre 2007, anche se dal 2008 sono entrati, in quanto in possesso dei requisiti, nel regime dei minimi, non possono continuare a fruire del nuovo regime dei minimi dal 2012.
Possono eventualmente prendere in considerazione il regime degli ex minimi.
Un contribuente si iscrive nel periodo di imposta 2010 come artigiano manutentore e riparatore di ascensori fruendo del regime dei minimi. Lo stesso svolgeva, in qualità di dipendente di un'impresa, l'attività di dipendente manutentore di ascensori e montacarichi, L'attività viene svolta con clienti diversi dal precedente datore di lavoro e con proprie attrezzature.
In linea generale il regime dei minimi in vigore dal 2012 non può essere applicato da colui che ha iniziato un'attività (anche se dopo il 2007) che si presenta quale mera prosecuzione di quella precedentemente svolta come dipendente. Tuttavia la circolare 8/E del 26 gennaio 2001 ha affermato che occorre eseguire un esame caso per caso, essendo difficile generalizzare i requisiti. Tuttavia la stessa circolare precisa che, in linea di massima, non costituisce mera prosecuzione la nuova attività, che, pu essendo oggettivamente uguale a quella svolta precedentemente come dipendente, viene svolta a favore di clientela diversa e con attrezzature diverse. In tal caso il contribuente artigiano, avendo clientela diversa, potrà. a parere di chi scrive, applicare il regime dei minimi dal 2012 fino al 2014.
Mario Rossi è ingegnere e fino a tutto il 2011 è stato amministratore di una srl, senza percepire alcun compenso. Dal 2012 intende attivare una posizione come professionista nel regime dei minimi.
Uno dei vincoli di ingresso al regime dei superminimi è data dal fatto che non si deve iniziare una nuova attività che costituisca mera prosecuzione di quella in precedenza svolta come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo. In questo ambito deve ricomprendersi anche il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tipica del mandato come amministratore.
In via preliminare si deve sottolineare che le mansioni svolte da un professionista non sono certo paragonabili a quelle svolte dall'amministratore di società. L'ingegnere svolge addirittura un'attività protetta dal nostro ordinamento anche con alcune esclusive. Pertanto, nel caso specifico, anche se resta da valutare in concreto l'attività svolta dalla società, si ritiene supporre che l'attività professionale di ingegnere sia una mera continuazione di quella precedentemente svolta come amministratore di società e quindi appare possibile l'accesso al regime dei superminimi.
Mario Rossi ha 35 anni, ha iniziato l'attività nel 2006 e nel 2008 ha potuto accedere al regime dei minimi previsto dalla legge 244/2007 mantenendolo fino a tutto il 2011. Lo stesso, pur avendo i requisiti per rimanere nell'ambito del regime dei minimi, deve abbandonarlo in quanto ha iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2008.
Mario Rossi è stato alle dipendenze di un'azienda in qualità di responsabile amministrativo, contabile e finanziario. Sta valutando di iniziare la libera professione di dottore commercialista, utilizzando le possibilità offerte dal regime fiscale dei contribuenti minimi. Questo contribuente potrà adottare il regime dei minimi ex articolo 27 Dl 98/2011 se la nuova attività non si presenta come mera prosecuzione di quella precedentemente svolta come dipendente. Quindi sarà necessario che i clienti del neo professionista non siano gli stessi del datore di lavoro e che l'ex datore di lavoro non sia il principale committente del nuovo professionista. Se queste condizioni non sussistono, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni previste anche nell'ipotesi in cui dovesse diventare contestualmente dipendente di altra impresa.
Mario Rossi intende iniziare l'attività di costruttore edile nel 2012 esercitando l'opzione per il regime dei minimi. Fino al 2010 è stato socio di una società di persone in liquidazione dal 2008, esercitando in questi anni l'attività di dipendente di un'azienda di autotrasporti. In effetti, per essere esclusi dal regime fiscale agevolato occorre "l'effettivo esercizio dell'attività", il soggetto, quindi, non ha esercitato, di fatto, alcuna attività d'impresa in forma associata in quanto la società di persone era in liquidazione. Inoltre Mario Rossi intende attivare l'attività di costruttore edile che non costituisce mera prosecuzione dell'attività svolta come lavoratore dipendente essendo stato inquadrato come autista di azienda di autotrasporti. Quindi si ritiene possibile il regime dei minimi dal 2012.
Mario Rossi apre nel corso del 2011 una posizione IVA come revisore contabile. Nello stesso tempo mantiene un rapporto di lavoro dipendente part-time con la qualifica di responsabile amministrativo. Il contribuente può mantenere il regime dei minimi con l'aliquota del 5% dal 2012 in quanto l'attività di lavoro dipendente non è stata a suo tempo cessata all'atto dell'apertura della posizione IVA nel 2011. Inoltre nche se l'oggetto delle mansioni svolte come dipendente può risultare simile, l'attività professionle è necessariamente altra cosa.
L'Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata del 18 ottobre 2011, ha spiegato casi concreti di "mera prosecuzione" di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Secondo l'Agenzia, l'apertura della partita iVA, senza però materiale esercizio dell'attività, non preclude l'accesso al regime. Quindi, a titolo di esempio, se una persona fisica ha aperto la partita iVA nel 2008 e l'ha cessata nel 2009, senza mai fatturare, quindi senza alcun svolgimento in concreto dell'attività, non preclude al passaggio del regime dei superminimi.
Mario Rossi è ingegnere, ha lavorato nel corso del 2011 presso uno studio di ingegneria per alcuni mesi con un contratto a progetto, ora intende avviare la propria attività professionale optando per il regime dei minimi. Il contribuente deve però esaminare che l'attività professionale non sia una mera continuazione rispetto a quella eseguita come collaboratore a progetto. Si ha mera prosecuzione quando sono utilizzati gli stessi beni strumentali del committente della collaborazione a progetto, quando si lavora nello stesso luogo e per conto degli stessi clienti del precedente committente o peggio ancora a favore del committente precedente.
Prestazioni occasionali
Un contribuente esercita da diverso tempo in via occasionale la guida turistica rilasciando solo ricevute per le sue prestazioni nei confronti delle agenzie di viaggio clienti. Lo stesso contribuente, se volesse attivare questa posizione nell'ambito del regime dei minimi dal 2012, avrebbe il paletto del secondo comma dell'articolo 27 della suddetta legge e, a parere di chi scrive, non potrebbe farlo nell'ambito del nuovo regime., ma solo nel regime ordinario, anche se ho trovato altri autori che non concordano su questo punto. Infatti su Il Sole 24 ore del 30 gennaio 2012 viene riportato l'esempio di un contribuente che ha iniziato un'attività di lavoro autonomo nel mese di luglio 2011, ma in precedenza era stato collaboratore occasionale. Per questo contribuente si fornisce una risposta positiva all'accesso nel regime dei minimi dal 2012 richiamando la risoluzione n. 239/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate.
Un contribuente ha iniziato un'attività professionale nel corso del 2011 esercitando l'opzione per il regime dei minimi. Nel corso del 2009 e del 2010 ha svolto per ciascun periodo di imposta un paio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Lo svolgimento di un'attività occasionale in un periodo di imposta precedente rispetto all'inizio dell'attività è stato oggetto di uno specifico intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 239/E del 26 agosto 2009 facendo esplicito riferimento ai requisiti prevsiti per esercitare l'opzione per il regime delle nuove iniziative produttive previsto dalla legge n. 388/2000.
L'Agenzia in tale risoluzione ha affermato che "l'attività professionale produttiva del reddito di lavoro autonomo occasionale dichiarato dall'istante non inibisce, in linea di principio, l'accesso al regime agevolato" poiché la locuzione "attività artistica o professionale ovvero d'impresa" fa riferimento all'esercizio abituale di arti, professioni e di imprese commerciali.
Quanto alla mera prosecuzione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 del DL 98/2011, l'Agenzia
ha affermato di non poter fornire una risposta in considerazione del fatto che non era noto quale fosse il tipo di attività svolta in modo occasionale.
In sintesi occorre approfondire il concetto di mera prosecuzione anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia esercitato alcune prestazioni di natura occasionale.
Lavoro dipendente
Mario Rossi è dipendente ed ha aperto la partita IVA nel 2009 per svolgere un'attività completamente differente rispetto a quella svolta come lavoratore dipendente (ad esempio magazziniere come dipendente e consulente stilista come lavoratore autonomo), se possiede i requisiti di legge può fruire del regime dei superminimi dal 2012.
Mario Rossi ha lavorato fino al 28 febbraio 2010 come dipendente di un'impresa edile. Nel mese di maggio 2010 ha avviato un'attività in proprio nel settore dell'edilizia nel regime dei minimi ma per clienti diversi dal suo precedente datore di lavoro. In questo caso il contribuente può rimanere nell'ambito del regime dei minimi.
Un contribuente ha perso il lavoro per crisi aziendale. Dopo un certo periodo di disoccupazione, inizia lo stesso tipo di attività lavorando in subappalto anche per conto dell'ex datore di lavoro. Questo fattore, però, non condiziona l'accesso al regime dei minimi dal 2012 in quanto lo scopo della norma è di favorire non solo la costituzione di nuove imprese, oltre che da parte di giovani anche di coloro che perdono il lavoro.
Partecipazioni in società
Mario Rossi ha partecipato in una società di persone per 3 anni fino al 2010, nel 2011 ha iniziato nel regime dei minimi un'attività in proprio svolgendo un'attività del tutto diversa da quella svolta dalla società in cui è stato socio. Avendo svolto un'attività quale socio di società di persone nel triennio precedente l'assunzione della partita IVA, il contribuente non ha la possibilità di accedere al regime dei minimi dal 2012.
Mario Rossi, che ha una modesta quota di partecipazione in una società di persone dal 2006, ha aperto nel 2009 un'attività professionale nel regime delle nuove iniziative produttive, rimanendo in tale regime per il periodo previsto dalla normativa (ossia dal 2009 fino a tutto il 2011). Pur avendo alcuni dei requisiti previsti dalla legge, non può accedere al regime dei superminimi dal 2012 in quanto la partecipazione a una società di persone vieta l'accesso al regime dei minimi con l'imposta sostitutiva del 5% in base a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 244/2007 (la Finanziaria 2008 che ha introdotto per la prima volta il regime dei minimi) e richiamato dall'articolo 27 della legge n. 111/2011 che invece ha introdotto il regime dei "superminimi".
Contabilità in regime ordinario
Premesso che per regime ordinario, si deve intendere l'applicazione dell'IVA nel modo normale (IVA incassata meno IVA detraibile pagata), il contribuente Mario Rossi ha aperto l'attività nel 2008 aderendo al regime delle nuove iniziative produttive svolgendo un'attività professionale e rimanendo in tale regime per il periodo previsto dalla legge (ossia per il periodo 2008-2010). Nel 2011 ha adottato la contabilità semplificata, che è il tipo di contabilità ordinaria per i professionisti. In tal caso il contribuente deve rispettare il vincolo triennale previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007, quindi, anche se il contribuente stesso possiede tutti i requisiti per accedere al regime dei minimi dal 2012, dovrà obbligatoriamente rimanere nel regime ordinario, applicando l'IVA nei modi ordinari.
Passaggio da altro regime contabile
Mario Rossi ha iniziato un'attività in proprio nel 2010 con il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge 388/2000). Intende passare con il 2012 al regime dei minimi. Il contribuente può passare nel regime dei minimi esclsuivamente tramite "comportamento concludente" anche in base a quanto precisa la circolare n. 7/E del 2008 (punto 3.6).
Il regime dei superminimi non è dunque riservato solo a chi ha fruito del "vecchi minimi". Il punto 1.2 del provvedimento n. 185825/2011 dell'Agenzia delle entrate ha precisato che anche i soggetti che hanno optato per il regime ordinario o per il regime delle nuove iniziative produttive (pur avendo le caratteristiche per fruire del vecchio regime dei minimi) possono accedere al regime dei superminimi.
Aggiornamento del 05-02-2012
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