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Niente IVA e libri contabili, niente Irap e studi di settore, solo imposta sostitutiva del 20% sul reddito.
Queste in sintesi le caratteristiche principali del regime contabile agevolato per i professionisti minimi in vigore dal periodo di imposta 2008 che prevede la sostituzione di Irpef, Irap e Iva con un'unica aliquota al 20%.
Quindi tassazione sostitutiva con aliquota del 20 per cento, esonero dall’applicazione degli studi di settore e da quasi tutti gli adempimenti contabili, ma non quello della dichiarazione dei redditi.
ll regime contabile dei minimi (chiamato anche forfettone) si caratterizza per i seguenti principali elementi:
• imposta sostitutiva del 20% sul reddito professionale al netto dei contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta;
• esonero dagli studi di settore;
• conservazione dei documenti di acquisto e delle fatture emesse, senza tenuta contabilità;
• fatturazione senza più l'addebito dell'IVA (al pari dei medici);
• impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti;
• esenzione IRAP;
• perdita degli oneri deducibili (spese sanitarie, interessi passivi su mutui prima casa, assicurazioni ecc.) e detrazioni di imposta per familiari a carico.
Il calcolo del reddito si determina applicando il "principo di cassa" e questo costituisce un'importante novità per i redditi d'impresa (per i professionisti è già in vigore da anni il principio di cassa) in quanto comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali.
I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compesnazione di perdite riportate da anni precedenti.
Per potersi avvalere del regime dei minimi, i professionisti interessati devono eliminare dalla fatturazione ai propri clienti l'addebito dell'Iva. Di conseguenza - venendo meno per essi l'obbligo di versamento dell'Iva sulle prestazioni professionali - verrà meno anche il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.