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→ Regime dei minimi

Niente IVA e libri contabili, niente Irap e studi di settore, solo imposta sostitutiva del 20% sul reddito.

Queste in sintesi le caratteristiche principali del regime contabile agevolato per i professionisti minimi in vigore dal periodo di imposta 2008 che prevede la sostituzione di Irpef, Irap e Iva con un'unica aliquota al 20%.

Quindi tassazione sostitutiva con aliquota del 20 per cento, esonero dall’applicazione degli studi di settore e da quasi tutti gli adempimenti contabili, ma non quello della dichiarazione dei redditi. 

→ Chi sono i contribuenti minimi

Imprese individuali e professionisti singoli che:
1) nell'anno precedente:
• hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai 30.000 €uro;
• non hanno effettuato cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
2) assenza di acquisti nel triennio solare precedente di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
3) Chi intraprende attività che rispecchiano i requisiti per accedere al regime dei minimi deve comunicare la circostanza nella dichiarazione di inizio attività.

I contribuenti già in attività che, pur essendo nelle condizioni per essere considerati contribuenti minimi, decidono di optare per il regime ordinario, devono esprimere la scelta nella prima dichiarazione annuale da presentare e la scelta sarà vincolante per i tre anni successivi. Chi, contestualmente all'attività professionale svolta singolarmente, partecipa ad associazioni professionali o a società a responsabilità limitata o a società di persone, non può essere considerato contribuente minimo.

→ Quando è stato introdotto il regime dei minimi?

La legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 1, commi da 96 a 117, per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi.

→ Caratteristiche

ll regime contabile dei minimi (chiamato anche forfettone) si caratterizza per i seguenti principali elementi:
• imposta sostitutiva del 20% sul reddito professionale al netto dei contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta;
• esonero dagli studi di settore;
• conservazione dei documenti di acquisto e delle fatture emesse, senza tenuta contabilità;
• fatturazione senza più l'addebito dell'IVA (al pari dei medici);
• impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti;
• esenzione IRAP;
• perdita degli oneri deducibili (spese sanitarie, interessi passivi su mutui prima casa, assicurazioni ecc.) e detrazioni di imposta per familiari a carico.

Il calcolo del reddito si determina applicando il "principo di cassa" e questo costituisce un'importante novità per i redditi d'impresa (per i professionisti è già in vigore da anni il principio di cassa) in quanto comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali.

I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compesnazione di perdite riportate da anni precedenti.

Per potersi avvalere del regime dei minimi, i professionisti interessati devono eliminare dalla fatturazione ai propri clienti l'addebito dell'Iva. Di conseguenza - venendo meno per essi l'obbligo di versamento dell'Iva sulle prestazioni professionali - verrà meno anche il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.


Tag: regime dei minimi, forfettone, contribuenti minimi, imposta sostitutiva



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