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Regimi delle nuove iniziative produttive
Il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge 388/2000) riguarda solo le imposte sul reddito. La determinazione dell'Iva avviene secondo criteri analitici e si può portare in detrazione l'Iva pagata ai propri fornitori.
I compensi non sono assoggettati a ritenuta di acconto e sul reddito si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
Il professionista che sceglie il predetto regime è soggetto all'applicazione degli studi di settore.
Le agevolazioni di questo regime consistono dunque:
→ riduzione del carico tributario: è prevista una tassazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. A tale riguardo è opportuno ricordare che l'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto vanno versate regolarmente le altre imposte - se dovute come ad esempio l'Irap - ad eccezione dell'acconto annuale dell'Iva;
→ semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto l'esonero dagli obblighi contabili di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, delle liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;
→ non assoggettamento a ritenuta di acconto da parte del sostituto di imposta;
→ assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate:è prevista la possibilità per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali ( ad esempio la compilazione della dichiarazione dei redditi).
Questo regime dovrebbe uscire di scena a partire dal periodo di imposta 2012 e sostituito dall'unico regime agevolativo previsto dall'art. 27 Legge 111/2011.
Regime dei minimi (fino al 2011)
Il regime dei minimi, in vigore dal 2008, è stato introdotto dalla legge 244/2007. Esso riguarda sia le imposte sui redditi, ma anche l'Iva. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il contribuente non può infatti esercitare la rivalsa con riferimento alle fatture emesse non può portare in detrazione l'Iva pagata ai propri fornitori.
Conseguentemente le valutazioni di convenienza devono essere effettuate anche con riferimento alla struttura dei costi. Se il contribuente ha molti costi con addebito dell'Iva, potrebbe essere più conveniente scegliere il regime delle nuove iniziative produttive.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, nel regime dei minimi si applica, anche in questo caso, un'imposta sostitutiva, ma in misura più elevata essendo pari al 20% del reddito.
I compensi, che devono essere fatturati senza applicazione dell'Iva, sono soggetti all'obbligo di operare una ritenuta di acconto se erogati da sostituti di imposta. E' possibile, però, che questa diversità sia irrilevante qualora la struttura dei clienti sia rappresentata prevalentemente da persone fisiche che non hanno questa qualifica.
Nei confronti dei minimi non si applica l'Irap né trovano applicazione gli studi di settore.
Occorre però ricordare che per rimanere nel regime dei minimi:
→ non è possibile superare la soglia di 30mila euro, su base annua, dei compensi;
→ non è possibile utilizzare nel corso dell'ultimo triennio
beni strumentali e locazioni per un valore che supera i 15mila euro.
Le agevolazioni di questo regime consistono dunque:
→ riduzione del carico tributario: è prevista una tassazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 20%, rispetto alla tassazione a scaglione Irpef e delle addizionali regionali e comunali;
→ semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto l'esonero dagli obblighi contabili di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, delle liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;
→ non assoggettamento a Irap e studi di settore.
Oneri deducibili dal reddito
Trattandosi di due regimi di tipo sostitutivo non è possibile, sia per le nuove iniziative, sia per il regime dei minimi, in mancanza di altri redditi eventualmente posseduti, beneficiare in dichiarazione di una riduzione del reddito complessivo in misura pari agli oneri deducibili sostenuti dal contribuente nel corso del periodo di imposta.
Tuttavia, per i contributi previdenziali obbligatori, è prevista un'eccezione. Infatti, nell'ambito del regime dei minimi, questi oneri possono essre dedotti dal reddito di lavoro autonomo per calcolare , in tal modo, l'imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva.
Questa possibilità è preclusa per coloro che si avvalgono del regime delle nuove iniziative produttive.
Regimi ordinari
Per quanto riguarda, invece, la scelta del regime contabile ordinario o semplificato, deve essere ricordato che rimangano a carico del contribuente obblighi contabili più gravosi. Pertanto deve essere preso in considerazione l'eventuale costo per la tenuta della contabilità da parte di un professionista esterno.
Trovano applicazione gli studi di settore e l'Iva viene liquidata secondo modalità ordinarie. Da un punto di vista contabilie devono essere tenuti i registri Iva e il registro degli incassi e pagamenti nell'ipotesi di contabilità semplificata, i registri Iva e il registro delle movimentazioni finanziarie nell'ipotesi di contabilità ordinaria.
La tassazione ai fini delle imposte sui redditi avviene con l'applicazione delle aliquote progressive. In questo caso è però possibile considerare in deduzione gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir pur in mancanza di altri redditi rispetto a quello di lavoro autonomo.
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