Contabilità semplificata professionisti

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spuntaContabilità semplificata professionisti

Il regime contabile "naturale" per i professionisti e gli artisti, come previsto dall'art. 3 del DPR 695/1996 ed esaminato nell'apposita pagina, è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno precedente (senza considerare il regime dei minimi introdotto dal periodo di imposta 2008).

Il sistema prevede due modalità alternative di registrazione delle operazioni, disponendo, come prima alternativa, la tenuta dei seguenti registri:

spuntaregistri separati tenuti ai fini Iva e ai fini imposte dirette, ossia:

• registro cronologico degli incassi e pagamenti di cui all'art. 19, co. 1 e 2, DPR 600/1973 nel quale devono essere annotati cronologicamente, entro sessanta giorni, gli incassi ricevuti o i pagamenti effettuati, oltre alle quote di ammortamento e, globalmente, le spese per lavoro dipendente;

• registri Iva acquisti e fatture emesse;

• scritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione sul lavoro.

Per maggiori informazioni sulla prima alternativa di tenuta della contabilità semplificata per i professionisti, clicca qui.

Come seconda alternativa:

spuntaregistri unificati ai fini Iva (acquisti e fatture emesse) e imposte dirette. Pertanto i professionisti, come prevede l'art. 3, co.1 del DPR 695/1996, possono tenere unicamente i registri prescritti ai fini IVA, opportunatamente integrati con le operazioni rilevanti ai soli fini delle imposte sul reddito e con l'indicazione, a fine esercizio, degli incassi e pagamenti non effettuati e relativi a operazioni già annotate.
Chiaramente nei periodo di imposta successivi si dovrà procedere all'annotazione degli incassi e dei pagamenti relativi a compensi e spese contabilizzati negli esercizi precedenti.

Per maggiori informazioni sulla seconda alternativa di tenuta della contabilità semplificata per i professionisti, clicca qui.

Possono ricorrere al regime semplificato:

• le persone fisiche che esercitano arti o professioni, in pratica tutti coloro che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che originano reddito di impresa;

• le società o associazioni tra professionisti, individuate dall'art. 13, co. 2 lett. e) ed f) del DPR 600/1973, ossia di associazioni che non acquisiscono la personalità giuridica e costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni.





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