Il praticantato
Per praticantato si intende il periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista abilitato, richiesto quale requisito per l'ammisione all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione.
Natura del rapporto
Il praticantato ha natura a sé, distinta sia dal rapporto di lavoro subordinato sia autonomo o parasubordinato, né, peraltro, è possibile inquadrarlo tra i rapporti speciali (per esempio apprendistato).
Natura del rapporto
Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente "
le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".
Pertanto l'eventuale sussidio riconosciuto dal professionista al praticante, anche a titolo di rimborso spese forfetario, configura reddito assimilato al lavoro dipendente.
Come precisato dalla circolare 326/E del 23 dicembre 1997, rientrano tra le borse di studio le erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, di ricerca scientifica, di specializzazione ecc. La stessa circolare continua, sostenendo che gli assegni, i premi o i sussidi erogati per fini di studio o di addestramento professionale rientrano nel novero di questew erogazioni sia nell'ipotesi in cui siano relativi a corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione, sia nell'ipotesi in cui siano relativi a corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.
Si sottolinea che, perché un reddito con le sopra undividuate caratteristiche posso essere considerato "
borsa di studio" e non reddito di lavoro dipendente occorre che, fra il percettore e il soggetto erogante non sussista un rapporto di lavoro dipendente.
Su L'Esperto risponde n. 27/2010 si legge che "
a causa della finalità didattico-formativa del praticantato e dell'assoluta mancanza di vincoli di subordinazione del praticante nei confronti dello studio professionale, appare corretto considerare tali somme quali borse di studio e, quindi, assoggettarle al trattamento tributario che è loro proprio".
Disciplina contributiva
Il praticantato è escluso dalla tutela contributiva. La normativa attuale, infatti, non contempla ipotesi di assoggettamento a tutela previdenziale dei soggetti titolari di un rapporto di praticantato.
Su Quesitario di Italia Oggi n. 15/2010 si legge che
"
l'iscrizione alla gestione separata Inps non è richiesta per l'attività di tirocinio presso uno studio professionale. Viceversa l'iscrizione sarebbe dovuta se sono corrisposti compensi per il lavoro svolto non rientranti nell'attività specifica di formazione".
Disciplina assicurativa
Il praticantato è escluso dalla tutela assicurativa. La normativa attuale, infatti, non contempla ipotesi di assoggettamento a tutela del rischio di infortuni sul lavoro o malattia professionale dei soggetti titolari di un rapporto di praticantato.
Questa pagina è stata aggiornata il 28 giugno 2010
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