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Autoconsumo del professionista
Nell'ipotesi in cui il professionista intenda effettuare il passaggio dalla sfera professionale a quella privata di beni acquistati nell'ambito della propria professione (magari dopo aver detratto l'IVA e proceduto al calcolo di quote di ammortamento) oppure nell'ipotesi di cessazione dell'attività o di destinazione di tali beni a finalità estranee all'esercizio della professione deve seguire un particolare procedimento di autofatturazione in base al cosidetto valore normale dei beni stessi.
L'art.14 del DPR 633/1972 contiene la definizione di valore normale che deve rappresentare il prezzo di acquisto del bene o del servizio in un mercato di libera concorrenza. Nel nuovo testo dell'art. 14 scompare ogni riferimento al listini di vendita, ai mercuriali e alle tariffe professionali, ma il valore normale va parametrato:
• per i beni, al prezzo di acquisto o in mancanza a quello di costo di beni simili;
• per le prestazioni di servizi, alle spese di esecuzione delle stesse.
Nell'ipotesi di autoconsumo, dunque, la base imponibile dell'Iva non è più costituita dal valore normale, bensì dal prezzo di acquisto del bene o - in mancanza - dal costo, determinato in riferimento al momento di effettuazione dell'operazione.
Su L'Esperto Risponde n. 27/2010 si legge che "il superamento del concetto del valore normale si è reso necessario per allineare il nostro ordinamento interno con quello comunitario, consentendo di applicare l'Iva su un ammontare pari a quanto il soggetto passivo ha pagato per immettere in consumo il bene oggetto della cessione".
Nella stessa risposta si scrive che "il prezzo di acquisto deve essere inteso come valore residuo del bene, ovvero, come prezzo pagato per l'acquisto dello stesso, al netto del deprezzamento subito nel tempo intercorso tra l'acquisto e il
momento in cui viene immesso nel consumo".
Con la procedura dell'autofatturazione il professionista può conseguire una plusvalenza, ossia una differenza positiva tra il valore nomale dei beni e il costo non ammortizzato. In tal caso le plusvalenze cosi realizzate costituiscono componente positivo del reddito professionale (con esclusione degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione).
Le minusvalenze invece non sono deducibili.
La base imponibile IVA è dunque costituita
→
dal prezzo di acquisto o, in mancanza,
→ dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento dell’effettuazione dell’autoconsumo.
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