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L'autonoma organizzazione e l'IRAP
Il D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, all'art. 2, primo periodo, stabilisce che il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio dei beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP non colpisce né il reddito (nelle sue diverse definizioni: reddito entrata, reddito prodotto, reddito consumo) né il consumo né il patrimonio; il suo presupposto è costituito invece da uno speciale-ipotetico indice di capacità contributiva che viene individuato nell'esercizio abituale di una'ttività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".
L'Irap costituisce quindi un'imposta che assoggetta a tassazione "una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini,macchine, materiali ecc." e, quindi, "una capacità contributiva autonoma, relae, separata dalla capacità contributiva personale propria dei singoli individui, in qualità di propreiatri, di percettori di redditi o di consumatori" (così F. Gallo, che ha presieduto l'apposita Commissione ministeriale costituita per l'istituzione dell'Irap.
L'attività sarebbe pertanto tassabile prescindendo dai suoi risultati. E' inoltre agevole osservare che per i professionisti in particolare la struttura organizzativa non costituisce, nella normalità dei casi, un elemento rilevante e qualificante rispetto all'attività personale sulla quale è incentrata l'attività, tal che non sembra che "il valore netto della produzione" possa costituire un indice idoneao ad esprimere la capacità contributiva collegata all'esercizio dell'attività professionale.
Con la sentenza 156 del 10 maggio 2001,la Corte Costituzionale, nel rigettare tutte le questioni di costituzionalità della disciplina dell'Irap sottoposte al suo esame, ha, tra l'altro, affermato che l'attività professionale di lavoro autonomo, sebbene svolta con carattere di abitualità, può essere esercitata in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui e che, in questi casi, risulterebbe mancante il presupposto stesso per l'applicazione dell'imposta.
La Corte Costituzionale medesima si è astenuta dal fornire indicazioni decisive sul concetto di "autonoma organizzazione" rimandando ad una valutazione "caso per caso" della ricorrenza o meno dei presupposti dell'Irap. Si è ipotizzato, al riguardo, in via del tutto approssimativa, che il professionista privo di organizzazione (e quindi non tenuto al pagamento dell'imposta) sia quello che, sebbene dotato di beni strumentali, non si avvalga della prestazione di dipendenti e collaboratori continuativi.
Considerata, in ogni caso, l'evidente evanescenza del concetto in esame e la necessità di operare una valutazione specifica e in concreto della situazione di ciascun contribuente, appare opportuno consigliare ai lettori un atteggiamento prudente, consistente nel pagamento comunque dell'imposta e nell'eventuale proposizione di istanza di rimborso dell'imposta versata,
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