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Chi non paga l'IRAP
Sono esclusi dal pagamento dell'IRAP:
1. i lavoratori dipendenti;
2. i soggetti che svolgono attività derivanti da rapporti di "collaborazione coordinata e continuativa" purché l'attività non rientri nell'oggetto di altra attività professionale svolta;
3. i lavoratori autonomi occasionali (cioé quelli che non sono in possesso di partita IVA in quanto non esercitano abitualmente nessuna attività professionale).
4. i professionisti rientranti nel regime dei contribuenti minimi.
Per i professionisti con Partita Iva che non rientrano nel regime dei minimi, la Corte di Cassazione con sentenza n.15110 del 26/06/2009 ha stabilito che i professionisti che svolgono la propria attività professionale nella propria abitazione non sono tenuti al pagamento dell'Irap, in quanto per essi non sussiste il requisito dell'attività autonomamente organizzata, in particolare per il professionista che utilizza una stanza della propria casa impiegando beni non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
In sintesi una stanza dell’abitazione, un fax, una libreria e un pc non rendono il piccolo professionista soggetto al prelievo. La sezione tributaria ha così sdoganato i piccoli studi in casa rendendo una decisione pro contribuente.
Esempio
Ingenere libero professionista senza dipendenti, che collabora presso uno studio di ingegneria e fattura all'ingenere titolare dello studio oppure ad una società di consulenza. Possiede per l'attività un'autovettura, un cellulare e un computer. La sede di lavoro è presso la propria abitazione.
l'ingngere che esercita la propria attività senza dipendenti e con scarsi beni strumentali può considerarsi esclsuo dal tributo per carenza del presupposto impositivo. L'articolo 2 del Dlgs 446/1997 fa riferimento all'autonoma organizzazione come presupposto impositivo e questa autonomia deve essere intesa non solo in sesno formale bensì sostsnziale.
Pertanto dovrebbero essere esclusi tutti i professionisti che prestano la propria attività all'interno di strutture organizzate da altri, pur essendo in possesso della partita IVA
e che si trovano in una situazione di quasi unico committente e di retribuzione spesso collegata al valore della prestazione (si veda a tale proposito la circolare 2/IR del 5 giugno 2008 dell'Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
La suddetta sentenza della Corte di Cassazione va nell'opposta direzione della Risoluzione n. 32 del 31 gennaio 2002, in cui l'Agenzia delle Entrate ravvisava che l'attività professionale esercitata nella propria abitazione, senza l'impiego di beni strumentali o l'ausilio di collaboratori e dipendenti, è un'attività professionale autonomamemte organizzata, che realizza, quindi, il presupposto per l'applicazione dell'Irap.
La stessa risoluzione ha confermato che tutti i lavoratori autonomi, titolari di Partita Iva, sono soggetti passivi Irap in quanto il requisito dell'organizzazione costituisce una connotazione tipica del lavoro autonomo.

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