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IRAP
> Professionisti: Irap si, Irap no


Professionisti: Irap si Irap no

Qual é quel “minimo indispensabile” per l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata che escluda il professionista dalla imposizione Irap , é davvero difficile comprenderlo. E, in assenza della determinazione quantitativa , è solitamente vincente l'amministrazione finanziaria in sede di contenzioso. Con la sentenza n. 17533 del 28 luglio 2009, la Corte di Cassazione ha rimesso tutto quanto in discussione circa la debenza dell'Irap per il piccolo professionista.

La vicenda è quella di un medico emiliano che, avendo compiuto investimenti complessivi per circa 2.500 euro, si riteneva privo di autonoma organizzazione e dunque non soggetto all’IRAP, nonostante il parere contrario dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente ha così chiesto il rimborso dell’imposta versata negli anni precedenti.

Ma mentre le commissioni tributarie provinciale e regionale hanno dato ragione al medico, la Cassazione (sentenza n. 17533) ha rigettato tutti i pronostici accogliendo le ragioni dell’Amministrazione Finanziaria.
Il punto è che, nelle richieste di rimborso, è il contribuente a dover sopportare l’onere della prova, e dunque a dover dimostrare l’inesistenza dell’autonoma organizzazione.

Resta a questo punto legittimo domandarsi che cosa potrebbe dimostrarlo, se nemmeno investimenti così ridotti sono stati sufficienti a convincere i giudici della Corte di Cassazione.
Ancora una volta, quindi, tutte le parti in causa non possono che ripetere al legislatore la stessa preghiera che gli rivolgono da molti anni: una legge che, una volta per tutte, chiarisca quest’annosissima vicenda e ponga fine a mille interpretazioni diverse. La sentenza dispone che anche il professionista con tavolo e computer (una attrezzatura di circa 2500 €uro) è soggetto ad Irap, se lo stesso non fornisce prove certe dell'assenza dell'autonoma organizzazione.

Insomma, sta al contribuente provare l'assenza di una autonoma organizzazione. Sinceramente chi ha predisposto questa pagina non sa come si possa fornire questa prova, veramente diabolica né la Cassazione lo dice.

Su http://www.avvocati-part-time.it si legge infatti che la sentenza n. 17533 del 28 luglio 2009 suona come un nuovo giro di vite sui presupposti dell'IRAP per i professionisti. Si legge tra l'altro nella sentenza: "... incombe al contribuente, che chieda il rimborso del tributo, la prova dell'assenza della autonoma organizzazione e la ricorrenza di tale requisito non può essere esclusa allorchè l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo". Nella fattispecie concreta il professionista aveva svolto l'attività servendosi di beni strumentali per circa 2.500 euro !!!

"Questa Corte ha, infatti, puntualizzato che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabiltà altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che richieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo (cfr. Cass. n. 2311/09, 1300/09, 2293/09, 30159/08, 27720/08, 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3673/07, 3672/07). Ne deriva che la sentenza impugnata non merita censura nella parte in cui afferma che la presenza dell'autonoma organizzazione assume rilievo decisivo ai fini della sussistenza del presupposto impositivo rispetto alle professioni protette. Tuttavia, diversamente da quanto affermato dalla C.T.R. , incombe al contribuente, che chieda il rimborso del tributo, la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione e la ricorrenza di tale requisito non può essere esclusa allorchè l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo. Pertanto, il ricorso dell'Agenzia va accolto, giacchè la sentenza impugnata -disattendendo i riferiti principi- ha ritenuto la contribuente non assoggettabile ad IRAP. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio ad altra sezione della medesima C.T.R., che, nel procedere a nuovo esame e nel decidere la controversia, dovrà applicare i principi di diritto sopra indicati e determinerà le spese anche del presente giudizio".

Il fatto che il diritto si piega sempre di più alle esigenze di cassa dello Stato e diventa una sorta di gomma da masticare che si può scorciare o allungare a piacere.

Ancora una volta, quindi, tutte le parti in causa non possono che ripetere al legislatore la stessa preghiera che gli rivolgono da molti anni: una legge che, una volta per tutte, chiarisca quest’annosissima vicenda e ponga fine a mille interpretazioni diverse.

Ormai l’orientamento è consolidato verso l’autonomia organizzativa presupposto dell’Irap e, per non saper né leggere né scrivere, si vedano le sentenze di Cass., sez. trib., 31 marzo 2009, dalla n. 7776 alla n. 7782 e dalla n. 7784 alla n. 7789 (stesso giorno di deposito e orientamento).
Senza dimenticare che, ormai, l’Erario dovrebbe conformarsi a detta interpretazione recepita nella circolare n. 45/E del 13 giugno 2008.



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