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IRAP
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Esempi in materia di IRAP

Un avvocato svolge la propria attività all'interno di una struttura professionale gestita da altro professionista con beni strumentali e personale dipendente e riceve un corrispettivo mensile forfettariamente calcolato. Non ha costi di struttura, non possiede computer né fax, non ha personale dipendente.
L'Irap è dovuta quando il professionista sia, sotto qualsiasi forma. il responsabile della struttura e dell'organizzazione dello studio, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (si legga la cicrolare 45/E del 13 giugno 2008).
Inoltre, nella fattispecie, la non debenza del tributo trova un'ulteriore conferma dalla sostanziale situazione di monocommittenza dell'avvocato, il quale emette fattura solo nei confronti del titolare dello studio.
L'art. 2 del Dlgs 446/1997 parla di "autonoma organizzazione" e detta autonomia va intesa non solo in senso formale ma anche sostanziale.
Pertanto, in linea di massima, devono ritenersi esclusi da Irap tutti quei professionisti che prestano la propria attività all'interno di strutture che altri organizzano e nello stesso tempo si trovano in una situazione di monocommittenza e di retribuzione spesso non direttamente collegata al valore della prestazione (leggi su questo punto anche la circolare 2/IR del 5 giugno 2008 dell'Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

Un professionista, iscritto nella gestione separata INPS, svolge la propria attività in casa con alcuni beni strumentali (scrivania, libreria, computer, auto ad uso promiscuo, stampante), non ha personale dipendente ed alcuna collaborazione esterna con carattere di stabilità. Si avvale talvolta di alcune collaborazioni occasionali non continuative.
In primis si può ricordare come l'impiego, in modo non occasionale di lavoratori dipenenti o collaboratori fa ritenere esistente l'autonoma organizzazione necessaria per l'assoggettamento al tributo.
Considerato tuttavia che tali prestazioni di collaborazioni esterne rivestono carattere di occasionalità e inoltre che l'attività del professionista viene svolta in casa e con limitati beni strumentali, si ritiene che l'IRAP non sia dovuta per carenza del presupposto impositivo (articolo 2 Dlgs 446/1997).

Due geometri conducono uno studio associato senza dipendenti e con una minima attrezzatura (due tavoli da disegno, due computer, due scrivanie e pochi altri mobili e arredi.
Per questo caso è bene ricordare che la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22386 del 3 novembre 2010 ha espresso il parere che l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e di mezzi, ancorché non di paricolare onere economico nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza ovvero della sostituibilità nell'espletamento dì alcune incombenze.
Così si può ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio associato, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato all'IRAP a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Quindi gli associati professionisti dovrebbero fornire la prova, dinnanzi alle Commisioni tributarie di merito, che il loro reddito è derivato dal solo lavoro dei singoli e che nello svolgimento dell'attività non sono impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indipensabile per il suo esercizio, in assenza di organizzazione.

 

 

 

 






F.A.Q.

Nel sito una sezione dedicata alle Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, che sono letteralmente le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio.

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