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IRAP
> Piccoli professionisti e l'IRAP


Piccoli professionisti e Irap

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.156 del 21-5-2001, ha confermato l'esclusione dall'IRAP per i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in assenza di capitali e di lavoro altrui. Numerose sono state le controversie in materia di IRAP relative al presupposto impositivo per i piccoli professionisti, nel mese di febbraio 2007 i giudici della sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione si sono riuniti per decidere su 89 controversie, emettendo le relative sentenze con la pubblicazione di numerose di queste.

In assenza del presupposto soggettivo di pagare l'IRAP,il professionista, in mancanza di indicazioni ufficiali e considerato che le istruzioni dell'UNICO Quadro IQ (IRAP) confermano che i soggetti esercenti arti e professioni devono compilare il quadro indicato per determinare l'imposta IRAP dovuta, può seguire due strade:

• non compilare del tutto il quadro IQ relativo all'IRAP;

• compilare ugualmente il quadro IRAP e contestualmente presentare istanza di rimborso per mancanza del presupposto IRAP, con possibile attivazione del contenzioso tributario in caso di non accettazione o di silenzio da parte dell'Amministrazione finanziaria.

A seguito di interpello presentato da un libero professionista per conoscere la propria posizione in tema di soggetto passivo IRAP, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione Ministeriale n. 326 del 14 novembre 2007.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli - Sezione staccata di salerno, Sentenza 309/5/07 V sezione - ha stabilito che i lavoratori autonomi che utilizzano mezzi strumentali non eccedenti il valore minimo e non si avvalgono di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, non sono soggetti passivi di imposta IRAP.

Alla suddetta Commissione era stato infatti proposto il caso di un avvocato che svolge la sua professione senza avvalersi del contributo di alcun collaboratore e di beni strumentali ridotti e di scarso valore. In virtù di queste caratteristiche, il professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata allo Stato, invocando l'assenza del presupposto oggettivo di imposizione, ossia la presenza di una struttura organizzata stabilmente. Una stanza dell’abitazione, un fax, una libreria e un pc non rendono il piccolo professionista soggetto al prelievo in base alla sentenza n. 15110 del 26 giugno 2009 della Corte Costituzionale. La sezione tributaria ha così sdoganato i piccoli studi in casa rendendo una decisione pro contribuente.

Si ha autonoma organizzazione quando gli strumenti materiali e personali utilizzati dal professionista sono in grado di svincolare, almeno potenzialmente, l’attività dell’organizzazione da quella dell’organizzatore ovvero ogni qualvolta la medesima (organizzazione) si svilupperà e potrà esercitare in assenza del lavoratore autonomo. (Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione XXII, Sentenza n. 15 del 05/02/2003) Secondo la Commissione Tributaria della Lombardia, l’assoluta inesistenza di personale dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, nonché la presenza di beni ammortizzabili con ammortamenti contenuti, determinano l’inesistenza di un’unità produttiva. Pertanto, la nuova ricchezza è prodotta dal lavoro personale del ricorrente (lavoratore autonomo), così come avviene per un lavoratore subordinato. La sentenza equipara, ai fini IRAP, il lavoro autonomo al lavoro subordinato, in quanto in entrambi i casi si produce ricchezza con il proprio lavoro personale. (Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sezione XLI, Sentenza n. 46 del 10/10/2003).

Istanza di rimborso

Il professionista, privo di autonoma organizzazione (concetto che non emerge nelle varie sentenze della Suprema Corte di Cassazione in modo univoco ma che sostanzialmente si configura quando l'attività professionale è in grado di funzionare anche in assenza del lavoratore autonomo titolare), può presentare istanza di rimborso IRAP all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del professionista richiedente.

Il termine per presentare istanza di rimborso dell'IRAP non dovuta per mancanza del presupposto impositivo è di 48 mesi e decorre dalla data del versamento del saldo o dell'acconto. A fronte dell'istanza l'Amministrazione finanziaria può:
• negare esplicitamente il diritto al rimborso e in tal caso occorre presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di diniego espresso ricevuto dall'Amministrazione finanziaria;
• negare il diritto al rimborso implicitamente con silenzio rifiuto della competente Agenzia, in tale caso occorre presentare ricorso dopo il 90° giorno dell'stanza di rimborso entro i suddetti termini e fini a quando il diritto alla restituzione dell'IRAP non dovuta non si prescriva.


Liberatoria dell'IRAP

In sede di predisposizione della dichiarazione UNICO, si pone il problema per i piccoli professionisti di pagare o meno l'IRAP, certamente il contribuente libero professionista chiederà consiglio al proprio consulente di fiducia, il quale si troverà quindi investito della responsabilità non indifferente, data la generale incertezza della situazione nonostante le ripetute sentenze della Corte di cassazione in materia di IRAP e piccoli professionisti.

Il consulente dopo aver spiegato la situazione in cui verte questa vicenda, nell'ipotesi in cui il contribuente libero professionista decida di essere non soggetto ad imposta IRAP, farà bene a farsi firmare una liberatoria, il cui fac-simile è scaricabile qui.


Omessa presentazione dell'IRAP

Nell'ipotesi in cui il professionista non presenti la dichiarazione IRAP, la Suprema Corte (sent. n. 7734 del 21/3/2008; nello stesso senso anche le sentenze nn. 7703 e 7707 del 21/03/2008) ha stabilito che la prova dell’esistenza di un’autonoma organizzazione deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria.

In merito poi all'omessa presentazione della dichiarazione ai fini Irap, l’Amministrazione finanziaria stessa, in via ufficiale (question time n. 5-00072 del 04/06/2008), ha confermato che il professionista che ritiene certa la mancanza del presupposto oggettivo di imponibilità nei suoi confronti, può non compilare il quadro Irap; “la mancata compilazione, infatti, non incide sulla correttezza dell’invio telematico del Modello Unico, nè preclude l’attività di controllo da parte dei competenti Uffici delle entrate”.


Casi particolari dell'IRAP

Un professionsita che non ha dipendenti, lavora con alcune aziende, non ha ufficio e lavora nella propria residenza, ha due computer, telefono/fax, cellulare, autovettura. Deve pagare l'IRAP? In tal caso si ritiene che manca il fondamentale requisito della "autonoma organizzazione", qualificata come insieme di risorse, mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere abituale, organizzati dal professionista suscettibili di conferire il quid pluris di capacità contributiva che è oggetto per la debenza dell'Irap. Si propenderebbe in tal caso per la non debenza dell'Irap.

La questione dell'onere probatorio in relazione alla debenza dell'lrap risulta quanto mai d'attualità, anche in relazione agli adempimenti dichiarativi di Unico. Infatti, se non vi possono essere dubbi sul fatto che, se il contribuente paga il tributo e poi chiede il rimborso, è sullo stesso che grava la prova dell'assenza delle condizioni di legge per essere assoggettati all'imposta, il discorso cambia se il contribuente, ritenendosi sprovvisto di organizzazione, non presenta la dichiarazione relativa al tributo regionale. In questo caso, l'onere, riguardo l'eventuale sussistenza dei presupposti impositivi, non potrà che incombere sull'Amministrazione Finanziaria.
Fonte: Il Sole 24 Ore di venerdì 31 luglio 2009, pagina 23


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