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Presupposto dell'IRAP

Nel 1997, come noto, è stata istituita l’imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 446/1997).

Presupposto dell’imposta è l'esercizio abituale di una attività - autonomamente organizzata - diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, ex art. 2, D.Lgs. 446/1997.

L'autonoma organizzazione Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Fonte: Corte di Cassazione, Sez. V, 16 febbraio 2007 n. 3676
Il presupposto dell’imposta, come ricorda il comma 1 dell’art. 2 del dlgs n. 446 del 1997, è sì una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi ma solo se, per l’appunto, autonomamente organizzata. Si tratta di condizioni soggettive ed oggettive tra di loro inscindibilmente collegate.

Cosicché dunque, se manca l’autonoma organizzazione ritenuta tale a generare il presupposto dell’Irap, non può parlarsi di presupposto imponibile.

L'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 32/E del 31 gennaio 2002, ha stabilito che, laddove esista un'attività di lavoro autonomo svolta con carattere di abitualità, è difficile non ravvisare una sia pur minima organizazione e, quindi, si realizza il presupposto per l'applicazione dell'IRAP. Ma nel testo legislativo inerente alla istituzione dell’Irap è stato inserito un requisito in più che qualifica tale organizzazione. Ci si riferisce, infatti, alla sua autonomia quale qualità intrinseca dell’organizzazione idonea a produrre un reddito tassabile di per sé senza che a ciò contribuisca, se non in misura irrilevante, il soggetto che materialmente ha assemblato l’attività.

Se, quindi, l’apporto del professionista non è rilevante, l’Irap non si paga; nel caso contrario sì. La fattispecie trattata dalla sentenza potrebbe portare anche ad un lettura diversa: considerato che il soggetto ricorrente, data l’età avanzata, apporta niente di suo e non contribuisce direttamente al conseguimento del reddito, ben potrebbe sostenersi, quindi, che a farlo è la sola organizzazione. Da qui la debenza del tributo in quanto realizzato da una organizzazione che può muoversi da solo e, dunque, autonomamente.

A seguito di interpello presentato da un libero professionista per conoscere la propria posizione in tema di soggetto passivo IRAP, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione Ministeriale n. 326 del 14 novembre 2007. All'interrogazione parlamentare n. 5-01900 presentata dall'on. Maurizio Leo in tema di esenzione IRAP per i contribuenti che possono accedere al regime dei contribuenti minimi, il Sottosegretario all'Economia Alfiero Grandi ha risposto che l'esenzione dell'imposta spetta solo ai contribuenti che applicano effettivamente tale regime e non a quelli che pur possedendone i requisiti, optano per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF nei modi "ordinari".

L'Amministrazione finanziaria ha dunque precisato che i contribuenti i quali, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per fruire del regime dei minimi, optano per il regime ordinario per determinare l’Iva e il reddito, non devono essere considerati automaticamente esenti dall’applicazione dell’imposta. La valutazione della natura dell’attività, ai fini Irap, infatti, dovrà essere effettuata caso per caso e, comunque, dagli Uffici periferici. L’opzione dei soggetti minimi per il regime ordinario di determinazione dell’Iva e delle imposte sui redditi trascina anche l’imposta regionale sulle attività produttive. Nel momento in cui essi infatti escono dal regime dei minimi perdono tutti i benefici, fra i quali l’esenzione dall’Irap e l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale.

L'impiego, non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori nello svolgimento dell'attività professionale è indice dell'esistenza di autonoma organizzazione anche se assunti secondo modalità riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso (Cassazione sentenze n. 3676, 3677, 3680, 5019, 5020, 5021 e 8166 del 2007).


F.A.Q.

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