Guida online alla fatturazione, contabilità, dichiarazioni e fisco dei liberi professionisti e artisti. Risoluzione minima consigliata 1280x768
Ricarica
la pagina

img

PensAzzurro
6 su Parcellazione.it

riga video parcellazione.it


IRAP
> Sentenze Cassazione in materia di IRAP


Sentenze Cassazione e IRAP

In questa pagina una lista delle principali sentenze della Corte di Cassazione in materia di IRAP.

Corte di Cassazione n. 6536 del 17 marzo 2010
La sentenza della Corte di Cassazionen. 6536 del 17 marzo 2010 stabilisce i criteri di sussistenza dell'autonoma organizzazione con il conseguente assoggettamento all'imposta regionale Irap. Sulla base di questa sentenza l'autonoma organizzazione sussite quando: • il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; • utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della propria attività oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui. Sulla base di questa sentenza si legge su Il Sole 24ore del 12 aprile 2010 che "tali principi mandano esenti da Irap, con la necessaria tranquillità, i medici che, con propria partita Iva, operano all'interno di strutture ospedaliere pubbliche. Altrettanto tranquilli possono essere i giovani professionisti che lavorano in studi di cui risultano titolari altri professionisti ed usufruiscono quindi di una organizzazione non propria".


Corte di Cassazione n. 23155 del 16 novembre 2010
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'art.380 bis c.p.c.: "La CTR della Puglia ha rigettato l'appello dell'Avv. (...) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di (...). Ha motivato la decisione ritenendo che una pur minima struttura organizzativa, costituita da uno studio di circa 100 mq., accresce la capacità di guadagno di un lavoratore autonomo e costituisce pertanto presupposto per l'applicazione dell'IRAP. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Con il primo motivo il ricorrente invoca, formulando idoneo quesito, il giudicato esterno costituito da sentenza della CTP di (...) che giudicando sulla medesima situazione e per l’anno 2001 ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP. Il motivo è infondato dall'esame della sentenza dedotta come giudicato non risultano gli elementi fattuali dell'autonoma organizzazione sulla quale essa si fonda, consegue che non può ritenersi che essi siano i medesimi sui quali ha giudicato la sentenza oggi impugnata. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art.2 del d.l.vo n.446/97 e vizio di motivazione e formulando idoneo quesito di diritto, il ricorrente contesta che il solo possesso di uno studio di 100 mq costituisca quell'autonoma organizzazione che possa fondare la pretesa impositiva. La censura di vizio della motivazione è infondata in quanto non è contestato l'accertamento di fatto della sentenza ma le sue motivazioni in diritto, che non rilevano ai fini del vizio di cui all'art.360 n.5 c.p.c. Per la censura di violazione di legge dalla lettura della sentenza impugnata emerge che essa ricusa la tesi minimalista del contribuente ed afferma che reputa sussistere una pur minima struttura organizzata fondando la sua affermazione sul possesso di uno studio distinto dall'abitazione di 100 mq. La affermazione è giuridicamente erronea in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. n.3676/07, i presupposti dell'IRAP sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione o dall'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui. Il possesso di un modesto studio per un professionista è stato ritenuto da questa Corte bene strumentale non eccedente il minimo. L'accertamento che doveva compiersi era se lo studio dell’avv. (...) per la sua ubicazione e dimensioni potesse essere considerato valore di bene strumentale minimale." Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi prevista dall'art.375 n.5 c.p.c. della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Corte di Cassazione n. 22212 del 29 ottobre 2010
Corte di Cassazione Sez. Tributaria - Sent. del 29.10.2010, n. 22212 La Corte, ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione : Lo studio legale associato (…) e (…) in persona dei soci e legali rappresentanti (…) e (…) propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 112/20/06, depositata il 7 settembre 2006, che, rigettandone l’appello ha negato allo Studio associato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo per il vizio di motivazione. L’art. 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesto per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2 “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”. Il successivo art. 3, tra i “soggetti passivi dell’imposta” che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’art. 2″ individua espressamente, alla lettera c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del t. u. i. r. del 1986, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (”in ogni caso”), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione. In conclusione si ritiene che, ai sensi degli artt. 375, primo comma, n. 5, e 380-bis cod.proc.civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto appare che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite; che il ricorrente ha depositato memoria; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato; che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte dell’intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Depositata in Cancelleria il 29.10.2010

F.A.Q.

Nel sito una sezione dedicata alle Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, che sono letteralmente le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio.

Servizi online

Hai la possibilità di attivare un rapporto di collaborazione online con lo Studio per assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali legati allo svolgimento della tua attività professionale o artistica.

Galleria Immagini

imgimgimgimgimgimg

 

Slideshow di immagini legate agli adempimenti amministrativi e fiscali dei liberi professionisti.