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La certificazione delle ritenute di acconto

I soggetti indicati agli artt. da 23 a 25 del D.P.R. 600/1973 effettuano all'atto del pagamento o della maturazione di determinati compensi o proventi una ritenuta sull'importo lordo spettante al percipiente che può essere:

- a titolo di acconto: i compensi e le ritenute devono esseere inseriti dal percipiente in dichiarazione e in tale sede la ritenuta sarà detratta dall'imposta dovuta;

- a titolo d'imposta (definitiva): i compensi e le ritenute non vanno dichiarati dal percipiente.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo il sostituto d'imposta deve rilasciare al percipiente una certificazione attestante i compensi assoggettati a ritenua di acconto e le relative ritenute operate.

Certificazione dei sostituti d'imposta

Entro il 28/2 di ogni anno devono essere consegnati i certificati attestanti le somme corrisposte nel corso dell’anno precedente e le relative ritenute d’acconto. La certificazione deve essere consegnata a puro titolo di esempio ai lavoratori dipendenti – mod. CUD -, ai professionisti, ai soci di società di capitale in caso di distribuzione di dividendi.

Titolo del provvedimento:
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

Art. 18

Titolo:Disposizioni modificative di termini per adempimenti fiscali.

Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Nell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la parola:"febbraio" è sostituita dalla seguente: "marzo".

Titolo del provvedimento:
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Art. 25

Titolo: Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.
(N.D.R.: Le modifiche introdotte dall'art.34 L.n.342 del 21 novembre 2000 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2001.")

Testo: in vigore dal 10/12/2000 modificato da: L del 21/11/2000 n. 342 art. 34

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico,concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art.2 del D.P.R.29 settembre 1973, n.598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi e le somme di cui al n.9) dell'art. 19 del D.P.R.29 settembre 1973, n.597, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.




Avviso
Nell'ipotesi in cui abbiate interesse a ricevere una consulenza in materia di adempimenti fiscali e amministrativi dei liberi professionisti o su altri argomenti di natura fiscale e gestionale, potete richiedere una consulenza inviando il vostro quesito dettagliato via mail , indicando un recapito telefonico. Nel più breve tempo possibile vi invieremo un preventivo con l'indicazione dei tempi per l'invio della risposta. Aggiornamento: 16 giugno 2010


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