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Rimborsi spese ai fini IVA
La Circolare Ministeriale n. 1/RT/505750 del 15 dicembre 1973 ha effettuato una distinzione tra due categorie:
• rimborsi spese per anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente debitamente ed analiticamente documentate, quali ad esempio valori bollati, imposte e tasse, diritti di cancelleria ecc.;
• rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento della propria attività professionale, quali ad esempio spese di alberghi, ristoranti, di viaggio o più in generale spese non analiticamente documentate.
Le spese per anticipazioni di cui al punto 1) sono addebitate dal professionista in fattura ma non assoggettate ad IVA in base all'articolo 15. comma 1, lettera 1) del DPR n.633/1972 e non costituiscono reddito per il professionista stesso. Il clente che sia anche sostituto d'imposta non deve effettuare alcuna ritenuta di acconto su questi rimborsi.
A tale proposito ed ove possibile si consiglia di allegare alla fattura del professionista la copia della documentazione sostenuta in nome e per conto del cliente e addebitata in parcella come importo escluso dalla base imponibile.
Le spese di cui al punto 2), invece, costituiscono compenso per il professionista e devono essere assoggettate a ritenuta di acconto se erogate da un cliente sostituto di imposta.
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Nel sito una sezione dedicata alle Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, che sono letteralmente le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio.
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