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Iva e professionisti
> Consulenza ad impresa UE

Consulenza a impresa comunitaria

Le prestazioni di servizi svolte da un professionista italiano a favore di soggetti passivi localizzati nell'Unione Europea rilevano nei paesi del committente in base all'art. 7-ter del Dpr 633/1972 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2010.

Il professionista deve pertanto provvedere all'emissione di una fattura fuori campo Iva ai sensi del suddetto articolo.Il committente straniero UE sarà obbligato ad applicare l'IVA del proprio paese sulla fattura emessa dal professionista italiano e versarla al proprio Stato di appartenenza.

L'articolo 21 del Dpr 633/1972, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2010, dispone l'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi, che, in quanto rese a committenti che risultano soggetti passivi Iva in un altro paese della Unione Europea, rilevano ai fini Iva nel paese comunitario in cui è stabilito il committente.

Tali prestazioni sono irrilevanti ai fini Iva in Italia.

La fattura emessa dal professionista italiano deve contenere le seguenti indicazioni:

→ che trattasi di prestazioni di servizi non soggette ad Iva;
→ il numero di identificazione Iva dell'impresa comunitaria (o in genere del committente comunitario)

Sempre con decorrenza 1° gennaio 2010, queste prestazioni devono essere indicate nei modelli intrastat a condizione che l'imposta, nel paese del committente, sia dovuta (quindi le prestazioni rese dal professionista italiano non devono essere considerate esenti o non imponibili).

In merito all'IVA sui costi eventualmente sostenuti per l'espletamento dell'incarico professionale occorre avanzare istanza di rimborso di cui all'art. 38-bis 1 del DPR 633/1972.

I contribuenti minimi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori UE non pongono in essere prestazioni (cessioni e servizi) intracomunitarie, ma piuttosto operazioni interne, senza diritto di rivalsa, senza addebitare alcuna IVA in fattura.

Pertanto i contribuenti minimi professionisti non sono obbligati a predisporre né l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni né quello relativo ai servizi. L'obbligo sussiste invece solo per le operazioni di acquisto intracomunitarie nell'ipotesi di acquisto di beni o di prestazioni di servizi.

Per approfondimenti si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 21 giugno 2010.


F.A.Q.

Nel sito una sezione dedicata alle Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, che sono letteralmente le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio.

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