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Diritti di autore e IVA
Nell'ipotesi in cui un professionista, regolarmente iscritto ad un Albo professionale, percepisca corrispettivi per diritto di autore, quest'ultimi non devono rientrare nel campo di applicazione dell'IVA.
Infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DPR 633/1972 non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn 5) e 6) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.
Pertanto il professionista non deve fatturare i compensi per diritti di autore percepiti.
Per i contribuenti in regime dei minimi, la problematica è stata affrontata dalla Risoluzione n. 311/E del 21 luglio 2008 la quale ha disposto che per i contribuenti in regime dei minimi, i diritti di autore rientrano a pieno titolo tra i compensi rilevanti ai fini del regime dei minimi.
Quindi, sulla base di tale Risoluzione, i diritti di autore incassati da un professionista dovrebbero essere considerati, al lordo della deduzione forfettaria, quli componenti positvi del reddito professionale del professionista minimo.
Tuttavia personalmente questa interpretazione non ci convince in quanto ai fini IVA i diritti di autore non sono considerati prestazioni di servizi.
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