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Descrizione operazioni in fattura
Per non incorrere in rilievi e contestazioni da parte dei verificatori fiscali, si consiglia di evitare nella fattura emessa dal professionista descrizioni troppo generiche che non servono ad indicare con esattezza la natura e la qualità della prestazioni.
Sono descrizioni generiche a titolo di esempio:
- prestazioni tecniche;
- prestazioni di consulenza e così via.
Si deve infatti far rilevare che la contestazione dei verificatori potrebbe essere fatta non soltanto al professionista che ha emesso la parcella, ma anche al soggetto IVA che lo ha ricevuta, con il rischio che possa venire disconosciuta la detrazione dell'IVA e della spesa.
L’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare la falsa
fatturazione qualora i documenti emessi presentino irregolarità
costituite, ad esempio, da una doppia numerazione nonché da
una descrizione eccessivamente generica delle prestazioni
rese.(Sentenza Corte Cassazione 19 maggio 2010, n. 12246)
A questo proposito si ricordi alcune sentenze della Corte di Cassazione (anno 2001) che hanno precisato che "nel caso in cui il titolare di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di una professione pretenda di dedurre dal reddito dichiarato come inerenti le spese sostenute nell'esercizio della professione e riferite a titoli distinti, ha l'onere di documentarle specificatamente per ciascuno dei distinti titoli allegati".
Osservazioni particolari devono essere fatte per le fatturazioni delle prestazioni mediche.
In tema di descrizione delle prestazioni odontoiatriche è intervenuta la Risoluzione ministeriale n. 111/E, protocolo 12-3600, che porta la data del 3-5-1995, in cui si precisa che l'indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con la dizione "ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche" non soddisfa quanto richiede l'articolo 21 del DPR 633/72 (legge IVA) in tema di descrizione dell'operazione realizzata.
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