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Riaddebito spese e IVA
Ci si chiede se in uno studio professionale il riaddebito pro quota delle spese sostenute deve comprendere anche l'Iva.
Sul punto manca una normativa esplicita e in dottrina esistono varie posizioni.
La circolare n. 58/E - punto 2.3 - del 18 novembre 2001 ha chiarito il comportamento da seguire quando un professionista, che è intestatario dei locali dello studio e di tutti i relativi contratti e che concede l'uso dello studio ad altri professionisti, deve ripartire una determinata spesa pro quota tra vari professionisti che dividono lo stesso studio senza alcun vincolo associativo.Si precisa infatti che "il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in asssociazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata a Iva. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza".
La suddetta circolare stabilisce che il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio che viene utilizzato promiscuamente da due o più professionisti non costituiti in forma associata, deve essere effettuato tramite l'emissione di una fattura assoggettata ad Iva, con applicazione della stessa aliquota indicata nella fattura di acquisto intestata al professionista.
L'Amministrazione finanziaria in sostenza non tiene conto delle spese che a monte non sono state assoggettate ad IVA.
La dottrina prevalente ritiene invece che tali rimborsi seguano il regime previsto per il relativo servizio: pertanto sono da assoggettare ad Iva con aliquota del 20% i rimborsi relativi a telefono, energia elettrica, gas, utilizzo di beni strumentali ecc. mentre dovrebbero essere esenti da Iva i rimborsi relativi ad esempio agli oneri assicurativi, locazione da privati ecc.
Il riaddebito dell'affitto dovrebbe essere regolarizzato con l'emissione di una parcella in esenzione o esclusione di imposta a seconda che l'addebito al professionista sia avvenuto rispettivamente in esenzione o esclusione (ad esempio perché il proprietario dello studio è un privato).
In base alla diversa posizione espressa dalla LADC - Libera Associazione dottori commercialisti - nella Norma di comportamento n. 93, il riaddebito di spese comuni di studio per servizi utilizzati promiscuamente da più esercenti arti o professioni non rientra nel campo applicativo IVA né concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, pertanto esso non andrebbe assoggettato ad Iva, in quanto non costituisce né cessione di beni né prestazione di servizi.
Secondo tale Associazione, infatti, per il professionista che è l'intestatario delle forniture dei servizi e dei contratti, le spese deducibili sono quelle totali di studio al netto delle note addebitate.
Per una parte della dottrina, il riaddebito delle spese comuni di studio tra professionisti, pur costituendo un'operazione che alimenta il volume d'affari, non realizza il presupposto di attività professionale, pertanto non deve operarsi l'addebito del contributo integrativo.
Va segnalato, tuttavia, che la questione va esaminata attentamente, in relazione alla specifica cassa di categoria, poiché alcuni Enti si sono pronunciati sulla debenza del contributo integrativo in presenza di addebito di spese.
E' il caso, ad esempio, della Cassa di previdenza dottori commercialisti, nel cui sito internet si legge che per quanto riguarda il contributo integrativo di cui all'articolo 11, legge 21/86, esso è dovuto sul volume d'affari Iva anche se si tratta di fattura per meri addebiti di spese.
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