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Adempimenti vari
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Canone RAI

Il 31 gennaio di ogni anno scade il termine per il pagamento del canone RAI. Dato che l'argomento interessa non solo tutti i professionisti ma anche una vastissima platea di cittadini, abbiamo ritenuto di attivare una pagina dedicata esclusivamente a una delle più odiate tasse, una guida ai dubbi più frequenti.

Come osserva Massimiliano de Bonis nel suo studio dal titolo "Il Canone Rai..di tutto di più" edito da commercialistatelematico.com "la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato, confermato e ribadito che la natura del canone è squisitamente tributaria. Non si tratta pertanto di una spontanea sottoscrizione per l'erogazione di un servizio, ma di una imposizione che nasce dalla detenzione di un qualsiasi apparecchio adibito (o comunque adattabile) alla ricezione di trasmissioni radio-televisive".


Regio Decreto-Legge n.246 del 21/2/1938

Il Regio-Decreto-Legge n. 246 del 21 febbraio 1938 (sic!!), all'articolo 1, dispone che "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente
".

La normativa è abbastanza chiara, il canone deve essere pagato non solo da chi detiene un apparecchio televisivo, ma anche da chi utilizza un personal computer o un videotelefono.
Nel 2008 l'ADUC - Associazione per i diritti degli uenti e dei consumatori - chiese un chiarmento formale all'Agenzia delle Entrate in merito all'obbligo di pagamento del canone di abbonamento RAI in dipendenza del possesso di determinati apparecchi, quali ad esempio computer senza collegamento Internet, computer con collegamento Internet, computer senza monitor, monitor senza computer, modem ADSL, videocellulare, videocitofono ecc.

L'Agenzia delle Entrate fornì una risposta con la risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008, scrivendo che il detentore di uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento....indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico.

Scarica la risoluzione


Anche lo stesso direttore generale dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato che il canone Rai è un'imposta, per cui chi si esenta è considerato un evasore fiscale. Tutti quelli che hanno un apparecchio televisivo, anche rotto e pieno di ragnatele, sono dunque obbligati a pagare. E' un'imposta sul possesso, definita bonariamente abbonamento, si paga una sola volta anche se si possiedono più apparecchi e in case diverse.

In attesa di una modifica della normativa, l'Agenzia delle Entrate continua ad occuparsi della riscossione, versando poi alla Rai la maggior parte del gettito dell'imposta di possesso.


Gli utenti privati

Nell'ipotesi di utilizzo privato, l'importo annuale da pagare entro le date stabilite (per l'anno 2012 pari a €uro 112) include forfettariamente ogni apparecchio detenuto dal contribuente e dai componenti del suo nucleo familiare facendo riferimento sia alla residenza abituale sia alle eventuali residenze secondarie. Pertanto ogni famiglia in cui un componente utilizzi un apparecchio radio, tv, videoregistratore, decoder, personal computer, ipad, ipod, videotelefonino ed anche telefonino cellulare con funzione di ricezione radio, è obbligata al pagamento del canone.

L'accertamento per gli utenti privati

Il fenomeno dell'evasione del canone RAI si basa su un stima del 35% (su una popolazione censita di 25 milioni di famiglie, la RAI ha circa 16 milioni di abbonati), tuttavia i mezzi per procedere all'accertamento e al recupero dell'evasione sono su livelli piuttosto scarsi. Un ispettore dovrebbe munirsi di un mandato da un giudice per poter accedere nelle abitazioni private, l'unica maniera è quella di un incrocio di dati anagrafici con quello degli abbonati e procedere alla richiesta di invio di regolarizzazione.


Gli utenti speciali

Il Decreto Legislativo Luotenenziale del 21 dicembre 1944 n. 458, all'articolo 2, dispone che "qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria".
Pertanto qualsiasi soggetto giuridico (ente, società, studi professionali, persone fisiche bell'esercizio di attività imprenditoriali, case di cura, sportelli bancari, uffici postali ecc.) che svolge attività professionale, commerciale o imprenditoriale in genere, acquisisce automaticamente lo status di soggetto passivo dell'abbonamento a carattere speciale.
Le esclusioni riguardano una limitata platea di utenti (sedi diplomatiche, sedi militari, aziende che operano nel settore della commercializzazione e/o riparazione di strumenti radiotelevisi).

L'onere del pagamento del canone "speciale" è connesso all'uilizzo degli apparecchi in luoghi e per scopi diversi da quelli familiari: quindi la contestuale detenzione di apparecchi nella propria abitazione e, per esempio, nel proprio studio, comporta le conseguenze di dover corrispondere entrambi i canoni.


Gli utenti speciali nel Modello UNICO

In base al Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 (manovra Monti c.d. "Salva Italia") contribuenti e professionisti trovano nel modello UNICO 2012, per la prima volta, una sezione in cui indicare il numero dell'abbonamento.
Lo scopo è quello di perseguire l'evasione del "Canone speciale RAI". Nel momento in cui viene redatto questo post, le istruzioni definitive non sono state ancora emanate e pertanto si deve rinviare al successio aggiornamento per conoscere le categorie di contribuenti obbligati all'indicazione del canone speciale RAI.



Esiste un modo per sfuggire al canone?

Alla domanda se esista il modo per sfuggire al pagamento del canone RAI, le strade sono queste:

• rinunciando alla Tv, in teoria al computer con apposita scheda per la ricezione televisiva. Basta segnalare allo Sportello abbonamenti televisivi di Torino che non si possiede più un televisore (cessione a terzi oppure smaltimento dell'apparecchio). Tuttavia chi dichiara il falso in una scrittura provata rischia una denuncia alla Procura della Repubblica con conseguente sanzione penale.

• richiesta di suggellamento. Si deve versare una modica cifra con vaglia postale intestato all'Agenzia delle Entrate con indicazione della causale del numero di abbonamento. Entro il 30 novembre per l'imposta dell'anno successivo. In teoria dovrebbero arrivare a casa un paio di tecnici per porre i sigilli per impedirne l'uso.

Pare però che i tecnici siano troppo pochi per fronteggiare le numerosissime richieste di suggellamento che arrivano al Sat, quindi è anche possibile che tra la richiesta di suggellamento e la sua concreta attuazione (arruvo dei tecnici in casa) potrebbero passare anche anni.

Per la disdetta del canone i dettagli su http://sosonline.aduc.it/modulo/disdetta+canone+rai_24.php
Le scadenze per il pagamento del canone Rai sono fissate per decreto e conoscerle è importante anche per l'utente che voglia dare la disdetta dell'abbonamento. Il Regio decreto legge 246 del 1938 ha fissato il termine ordinario di scadenza del pagamento del canone al 31 gennaio di ogni anno, fatte salve le scadenze intermedie del 31 luglio per i versamnti semestrali del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per gli eventuali pagamenti rateali, ove concessi.

Fermo restando che il rinnovo del canone avviene annualmente in modo tacito e fatte salve le ipotesi di esenzione o di esonero dall'obbligo di pagamento, l'eventuale disdetta di un abbonamento in corso può realizzarsi solo in due casi:

• la perdita di possesso o di detenzione di tutti gli apparecchi televisivi da parte del titolare dell'abbonamento,
• il cosiddetto definitivo "suggellamento" degli stessi (che però, dicono alla Rai, sta diventando una pratica sempre più rara).

La comunicazione con cui il titolare informa la Rai dell'avvenuta perdita di possesso degli apparecchi (ad esempio per furto, incendio o rottamazione) può essere inoltrata entro il 31 dicembre, se la scadenza dell'abbonamento è prevista per il 31 gennaio dell'anno successivo oppure entro il 30 giugno se la scdenza naturale è prevista per il 31 luglio.

Nel caso di cessione a terzi degli apparecchi, oltre che alla comunicazione, si dovranno comunicare anche le generalità e l'indirizzo del nuovo possessore degli apparecchi ceduti. In proposito va sottolineato che, essendo il carattere dell'abbonamento strettamente personale, la cessione dell'apparecchio ad altri non può comportare la mera variazione dell'intestazione: è comunque necessario che il terzo acquirente sia già intestatario di un proprio abbonamento oppure provveda a sottoscriverne uno nuovo. Solo in caso di morte del titolare, infatti, l'erede potrà chiedere di intestare a sé il vecchio abbonamento, sempre che egli non sia già titolare di un autonomo rapporto con la Rai.

Allorché un utente intenda, invece, disdire l'abbonamento pur mantenendo il possesso degli apparecchi televisivi, sarà tenuto a chidere il suggellamento degli apparati, al fine di renderli inutilizzabili alla ricezione dei segnali video e radio.

L'iter prevede il sopralluogo di personale appositamente incaricato, che provvederà a sigillare all'interno di un involucro tutti gli apparecchi presenti nella residenza o dimora del richiedente, previo un contributo di modico valore. Forse proprio la "modestia" di questo introiito contribuisce a far sì che la Rai rinunci sempre più spesso a compiere l'operazione.

In tutti i casi, comunue, la disdetta anticipata dell'abbonamento Rai non consente all'utente di cjiedere il rimborso della parte di annualità non goduta, mentre il periodo entro cui si prescrive il diritto dell'ente riscossore a pretendere il pagamento dei canoni non corrisposti è di dieci anni dalla data di scadenza del pagamento stesso.

Fonte: Articolo tratto da Affari privati del Il Sole 24 ore di lunedì 18 gennaio 2010

Obbligo di pagamento del Canone RAI

Chi deve pagare il canone Rai? La norma di riferimento è tutt'ora il Regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938, secondo il quale l'obbligo riguarda "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del rlativo utilizzo."

Da ciò consegue che il canone Rai costuituisce una vera e propria imposta di carattere nominale, intestata al singolo detentore o possessore dell'apparecchio televisivo. Il pagamento prescinde dal numero di apparecchi utilizzati e dalla loro effettiva fruizione.

Infatti, non è posssibile chiedere la sospensione temporanea dell'abbonamento Rai per il caso di prolungato inutilizzo degli apparecchi né è possibile chiedere la riduzione del canone in funzione del fatto che si intende limitare la visione delle trasmissioni ad aluni specifici programmi o canali.

Soltanto la perdita del possesso o della detenzione degli apparecchi televisivi in uso consente di chiedere la disdetta definitiva dell'abonamento, peraltro rispettando i tempi e i modi previsti dalla legge.

Il canone Rai per uso ordinario è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti, nella propria residenza o in abitazioni secondarie, dal titolare o da altri membri del nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia.

C'è poi quello cosidetto "speciale", che interessa i detentori di apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare.

Per quanto riguarda i privati, il concetto di residenza deve intendersi specificatamente collegato alla nozione di residenza "anagrafica" del titolare ovvero di residenza principale. Cosicché due coniugi, per esempio, risultano avere residenze diverse, ciascuno di essi sarà comunque tenuto a versare un autonomo canone di abbonamento Rai in relazione agli apparecchi televisivi posseduti.

Tutti i familiari del titolare dell'abbonamento sono invece esonerati dal pagamento di un ulteriore canone Rai, purché ne condividano la residenza, anche nel caso in cui abbiano la dimora abituale in un altro alloggio, che però deve essere situato all'interno dello stesso comune (il tutto in base al concetto di nucleo familiare fissato dal regolamento anagrafico della popolazione resdiente dpr 223 del 1989).

Fonte: Articolo tratto da Affari privati del Il Sole 24 ore di lunedì 18 gennaio 2010

Guida ai dubbi più frequenti

Il 31 gennaio di ogni anno scade il termine per il pagamento del canone RAI. Sul quotidiano Il Tirreno di lunedi 30 gennaio 2012 ho reperito una guida ai dubbi più frequenti, che riporto testualmente.

Cosa fare in caso di decesso dell'intestatario
In caso di decesso dell'intestatario, gli eredi possono richiedere:
- o la variazione di intestazione a nome di un erede, qualora lo stesso non sia abbonato e prelevi il televisore (fornendo le generalità complete di codice fiscale del nuovo intestatario, la richiesta va sottoscritta dal nuovo intestatario)
- o la chiusura dell'abbonamento indicando il luogo e la data del decesso. Il tutto per raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Torino, Ufficio Territoriale di Torino 1, Sportello S.A.T., casella postale 22 - 10121 Torino.

Che fare se si cambia residenza?
Comunicare la variazione all'indirizzo sopra riportato.

Si vive in appartamento preso in affitto e il televisore appartiene al proprietario: si deve pagare il canone RAI?
La risposta è positiva, in quanto il versamento dell'imposta spetta al conduttore dell'immobile, in quanto detentore dell'apparecchio.

C'è qualche modo per non pagare il canone RAI?
Ci sono soltanto due modi: sbarazzarsi del televisore oppure chiedere il siggellamento del televisore stesso.

Come bisogna fare per sbarazzarsi del televisore?
Si può buttare e n questo caso bisogna dare disdetta entro il 31 dicembre tramite raccomandata AR, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata nella quale si dichiara che l'apparecchio è stato gettato e non se ne possiedono altri. Bisogna restituire anche il libretto di abbonamento.

Si può vendere o regalare il televisore a qualcuno?
La risposta è positiva, bisogna dare disdetta entro il 31 dicembre, inviando l'apposita cartolina che sta nel librettoo di abbonamento, insieme ad una dichiarazione di ricevuta del nuovo possessore e ad una fotocopia della sua carta d'identità. Il libretto va sempre restituito insieme alla disdetta.

Si possono tenere due o più televisori in casa e pagare un solo canone?
La risposta è positiva, anche se l'abbonato ha l'apparecchio/i nella seconda o terza casa.

Se un abbonato muore, gli eredi devono continuare a pagare il canone anche se abitano altrove?
La risposta è positiva, almeno che l'erede non dia disdetta nei modi sopra indicati oppure, se è già abbonato, non dia comunicazione all 'URAR di aver preso in carico il televisore del defunto, allegando il cerificato di morte e restituendo il libretto.

Posted il 31 gennaio 2012 a cura di Giuseppe Polli

F.A.Q.

Nel sito una sezione dedicata alle Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, che sono letteralmente le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio.

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