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Le società tra professionisti
I professionisti possono attivare due tipi di società:
a) studio associato per lo svolgimento della professione;
b) società di mezzi che fornisca loro tutti i beni e i servizi necessari allo svolgimento della loro attività.
Con la costituzione di uno studio associato, i professionisti possono svolgere l'attività nell'ambito esclusivo dello studio associato oppure svolgere una parte della propria attività professionale, rimanendo aperta quella esercitata individualmente. In tal caso lo studio associato dovrà emettere fattura al singolo professionista per il rimborso delle spese relative ai bei e servizi i cui contratti sono intestati allo studio associato, ma che sono di fatto utilizzati anche dal singolo professionista.
Nell'ipotesi in cui si costituisca una società di mezzi con lo scopo di fornire ai singoli professionisti i beni e i servizi necessari per lo svolgimento della professione (segretaria, telefono, beni strumentali, locazione, energia elettrica ecc.), essa potrà essere costituita sotto forma di impresa, società di persone snc o sas oppure società di capitali.
Le società costituite da professionisti, specialmente quelli contabili o dai consulenti del lavoro, sono ancora tantissime anche se il fenomeno sta riducendosi a causa degli interventi correttivi via via introdotti dal legislatore fiscale. A rischio di rettifica fiscale potrebbero infatti essere le società di elaborazione dati o di consulenza fiscale affiancate agli studi professionali. Entrerebbe in gioco, infatti, la presunzione di interposizione fittizia.
A tale proposito si legga la Risoluzione n. 305/E del 17 settembre 2002 emanata dall'Agenzia delle Entrate in riferimento ad una richiesta di interpello formulato da una professionista dottore commercialista che intendeva costituire una srl con sede presso il proprio studio avente per oggetto sociale lo svolgimento di prestazioni accessorie a quelle professionali principali, quali, ad esempio, la tenuta di libri contabili e la consulenza in materia fiscale.
EVOLUZIONE NORMATIVA DELL’ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE: DAL DIVIETO ASSOLUTO ALLA LIBERALIZZAZIONE
LEGGE 1815 del 1939: L’art. 2 vietava l’esercizio in forma societaria consentendo lo studio associato fra professionisti provvisti di Albo.
Legge del 23 novembre 1939, n. 1815 - Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1939
Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.
Articolo 1 - [Studio tecnico legale]
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - DISCIPLINA
Testo in vigore dal 31 dicembre 1939
1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
2. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.
Decreto Bersani 2: All’art. 2 comma 1 viene disposta la definitiva abrogazione (D.L. 226/2006) del divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni
Dal 4 luglio 2006 è abrogato il divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di:
* società di persone (permane il divieto per le società di capitali)
* associazioni fra professionisti
fermo restando che:
* l’oggetto sociale relativo all’attività professionale deve essere esclusivo
* il medesimo professionista non può partecipare a più di una società/associazione
* la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità
Ripartizione delle spese
Molto spesso nella pratica accade che in uno studio professionale, che viene utilizzato congiuntamente da più professionisti, senza alcun vincolo associativo, gli stessi singoli professionisti utilizzino beni e servizi in comune, in tal caso non occorre attivare alcun atto societario, ma si rende necessario regolare i rapporti interni tra i professionisti per la ripartizione delle spese.
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Società tra avvocati
L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata "società tra avvocati", la cui norma di riferimento è il Dlgs n. 96 del 2001.
La società tra avvocati è regolata dal decreto legislativo suddetto e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano le società in nome collettivo, di cui al capo III, titolo V, libro V del codice civile.
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Società di ingegneria
Le società di ingegneria sono solo quelle previste dall'articolo 90 del Dlgs 163/2006 che ha abrogato e recepito l'articolo 17 della legge 109/1994 - Legge Merloni - secondo cui per costituire una società di ingegneria occorre un presupposto oggettivo e cioè avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità. ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavoro, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale e un presupposto soggettivo. ossia la costituzione di una società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperativa).
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Professioni non protette
In base alle norme vigenti (art. 1, L. 23.11.1939, n. 1815), possono essere costituite associazioni professionali da parte delle persone "munite dei necessari titoli di abilitazione professionale" e di quelle "autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge".
Stando al contenuto della norma citata, pertanto, coloro che svolgono un'attività professionale non protetta non possiedono i requisiti necessari per poter costituire un'associazione professionale.
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