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La società tra avvocati
L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata "società tra avvocati", la cui norma di riferimento è il Dlgs n. 96 del 2001.
La società tra avvocati è regolata dal decreto legislativo suddetto e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano le società in nome collettivo, di cui al capo III, titolo V, libro V del codice civile.
La società tra avvocati è iscritta nel registro delle imprese in una sezione speciale relativa alle società tra professionisti nonché in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato e la partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati.
La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci (ovvero di uno o più soci seguito dalla locuzione "altri") e deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
Per le società tra avvocati, l'inquadramento tributario dei redditi prodotti ha trovato soluzione nella risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 118/E del 28 maggio 2003.
L'Agenzia ha chiarito che i redditi prodotti dalle Stp sono redditi di lavoro autonomo e non d'impresa. Per la determinazione dei redditi delle Stp deve pertanto essere applicato il criterio di cassa e, inoltre, i compensi corrisposti alle società tra professionisti devono essere assoggettati a ritenuta di acconto. Secondo la risoluzione, poi, la qualificazione commerciale delle società tra avvocati non può essere desunta sulla base del rinvio operato dall'articolo 16 del Dlgs 96/2001 alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo.
Questo in quanto il rimando alla disciplina delle snc ha valenza unicamente sul piano civilistico e, in particolare, ai fini della determinazione delle regole di funzionamento del modello organizzativo delle Stp.
Ai fini fiscali, invece, occorre dare rilievo al reale contenuto professionale e personale dell'attività svolta dalle predette società.
Va ricordato che il discrimine dell'assoggettamento al tributo è la presenza o meno di un'autonoma organizzazione. In sostanza occorre verificare la prevalenza qualitativa dell'opera prestata dal professionista rispetto ai fattori organizzati dello studio. E questi ultimi non possono essere solo rappresentati da strumenti materiali utili all'esercizio dell'attività ma occorre verificare se all'interno dello studio vi siano altri figure in grado di sostituire il professionista.
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