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Le società di mezzi
Le società di mezzi costituite tra professionisti hanno principlamente lo scopo di acquisire beni strumentali per l'esercizio della professione, di sostenere le spese per l'attivazione della struttura, di assumere personale dipendente, di utilizzare servizi esterni in comune.
La giurisprudenza più recente ha ritenuto ammissibili le cosiddette "società di mezzi o di servizi" e le "società interne", quelle finalizzate a gestire, ad esempio, mobili, immobili, personale e servizi oppure i rapporti interni fra i partecipanti (strutture prive di rilevanza esterna nel rapporto cliente/professionista).
Queste società si prefiggono essenzialmente lo scopo di suddividere tra i soci i costi per la gestione della struttura in cui viene svolta l'attività dei singoli professionisti, si parla pertanto di "società di mezzi".
L'oggetto sociale di queste società si concretizza nella gestione comune di servizi e mezzi, nulla a che a vedere con l'attività professionale.
Il singolo professionista solitamente stipula un accordo con la società di mezzi costituita ad hoc per poter utilizzare i servizi della stessa, pagando un corrispettivo.
La forma societaria che si può adottare per la società di mezzi tra professionisti può essere quella di una società di capitali oppure quella di una società di persone. La società di "mezzi" o di "servizi" può adottare molto spesso lo statuto di cooperativa, molto adatto al suo scopo.
Questa società ha dunque lo scopo di mettere a disposizione dei professionisti un apparato di strutture e di mezzi, che sono di proprietà della società, attraverso la stipula con i singoli professionisti, o con lo studio associato, o con la società tra professionisti di un contratto di affitto che mette a loro disposizione, dietro compenso, i locali dello studio, i servizi, le utenze, il personale e più in generale tutta la struttura necessaria all’esercizio della professione.
Vantaggi:
* autonomia e distacco giuridico tra attività professionali e gestione dei mezzi strumentali alla professione;
* maggior autonomia dei soci nei confronti del personale dipendente;
* risparmio di imposte in caso di recesso o subentro di nuovo socio, che non andrebbe a modificare la titolarità dei beni dello studio rimanendo di proprietà della società di mezzi;
* possibilità di far partecipare ai guadagni dell’attività anche i familiari dei singoli professionisti.
La costituzione di una società di mezzi appare tuttavia opportuna quando ci si trovi di fronte ad un numero rilevante di soci oppure quando lo studio associato abbia raggiunto dimensioni tali che la costituzione della società di mezzi possa arrecare un beneficio all'organizzazione interna dello studio associato stesso.
Parlando delle società di mezzi si deve essere porre in evidenza la necessità di una netta separazione tra l’attività professionale, prestata a titolo personale e individualmente solo dal professionista abilitato, e i servizi di supporto, che sono forniti dalla società di mezzi, alla quale può partecipare anche il professionista che li utilizza.
A titolo di esempio nell’ambito dell’attività sanitaria si sono da tempo diffusi centri medici o poliambulatori privati, organizzati e gestiti da società costituite tra privati imprenditori, in cui operano medici liberi professionisti, che si avvalgono della struttura societaria per poter meglio svolgere la loro attività professionale; il rapporto fra medico e paziente resta, in tal caso, personale e diretto.
Presso la struttura societaria ogni medico dispone, pagando un canone o una percentuale del suo compenso, di uno studio in cui riceve i clienti ed esegue personalmente le diagnosi e le terapie del caso.
Si può dunque capire che l’oggetto sociale non coincide con l’esercizio della professione (sanitaria), che rimane, come si è detto, una prestazione personale e diretta del medico ex art. 2232 del Codice civile.
Fonte:www.24oreavvocato.ilsole24ore.com
Bibliografia
Gianfranco Checcacci - Cristina Rigato
Studi associati e società tra professionisti
Edizioni Fag Milano
La società di mezzi non ha in alcun modo per oggetto l'esercizio della professione, ma unicamente la prestazione dei servizi o la fornitura di mezzi materiali (personale, locali, apparecchi, biblioteca, materiale di ufficio ecc.) ai suoi membri, la cui situazione giuridica non subisce perciò alcuna variazione. Viene creato un nuovo soggetto (la società) che ha, verso i singoli professionisti, una posizione autonoma.
La società di mezzi (detta anche "società di servizi") stipula poi, con i singoli professionisti o con la loro associazione professionale, dei contratti, oggetto dei quali è la messa a disposizione, dietro compenso, dei locali dello studio, dei servizi, delle utenze, del personale. La società è completamente estranea alla pattuizione dei contratti di prestazione professionale.
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