→ L'atto costitutivo di uno studio associato
La predisposizione dell'atto costitutivo di uno studio associato monoprofessionale costituisce un momento di fondamentale importanza per il futuro sviluppo dell'associazione professionale, anche il semplice rinvio alle norme previste dal codice civile in tema di società semplice può rivelarsi del tutto insufficiente.
Da un punto di vista civilistico un'associazione interprofessionale non presenta aspetti particolari rispetto ad una monoprofessionale, tuttavia, anche in questo caso, si deve dedicare particolare cura ed attenzione alla predisposizione dello statuto, all'individuazione dell'oggetto sociale e alle norme che regolano la responsabilità.
Allo stato attuale occorre fare riferimento alle norme della società semplice, che costituiscono l'unica modalità per lo svolgimento in forma societaria delle professioni intellettuali che non hanno una specifica disciplina, come ad esempio le società di ingegneria, le società tra avvocati, le società di revisione.
Pertanto quando si intende predisporre lo statuto di una società semplice tra professionisti, dobbiamo attenersi alle regole dettate dal codice civile attuando il necessario coordinamento con le disposizioni relative alle professioni intellettuali, in primis l'art. 2232 del Codice civile (esecuzione dell'opera).
Per questo motivo stiamo predisponendo le linee guida per la redazione dell'atto costitutivo di un'associazione professionale.
Il Centro Studi Ungdcec scrive che lo studio associato "costituisce un'entità autonoma cui la legge attribuisce capacità di porsi quale centro autonomo di imputazione di rapporti e situazioni attive e passive e che secondo la giurisprudenza rientra tra i contratti atipici di carattere misto".
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Studio associato, atto costitutivo studio associato, statuto di uno studio associato, atto costitutivo associazione professionale.
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