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Il contratto di comodato di immobile
CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE ad USO ABITATIVO
In ………………… oggi venti del mese di novembre ……… con la seguente scrittura privata redatta tra:
- ROSSI MARIO, nato a Montecatini Terme il 10/12/1955 ed ivi residente in Corso Matteotti 25, codice fiscale RSSMRA55T10A561V, comodante;
E
- BIANCHI CARLO, nato a Firenze il 10/11/1960 e residente a Montecatini Terme via Roma 75, codice fiscale BNCCRL60S10A561N, comodatario;
PREMESSO
- che il comodante è proprietario dell’immobile posto in Montecatini Terme via Mazzini 56, piano 1°, composto di n. 5 vani, oltre cantina e garage, di superficie di circa 130 mq;
- che detto immobile si trova nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti;
tutto quanto sopra premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) il Sig. ROSSI MARIO concede l’immobile sopra indicato in comodato gratuito al Sig. BIANCHI CARLO, che dichiara di accettare per sé, i suoi eredi, parenti e affini abitualmente conviventi e comunque per i propri aventi causa;
2) in deroga all’articolo 1807 del codice civile il comodatario dichiara di accollarsi la responsabilità per ogni peggioramento dello stato dell’immobile;
3) la durata del presente contratto viene tra le parti stabilita in un anno, con decorrenza dall’1/1/……. e scadenza il 31/12/……... Il contratto potrà anche essere tacitamente rinnovabile per uguali periodi di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura di una delle due parti con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.
Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario ha l’obbligo di restituire l’immobile oggetto del presente contratto.
Tuttavia nell’ipotesi in cui sopravvenga una necessità urgente ed imprevista da parte del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata anche in pendenza del termine convenuto.
Ai fine del presente contratto, il domicilio del comodatario viene eletto all’indirizzo dell’immobile dato in comodato, anche nell’ipotesi in cui lo stesso non dovesse più occupare i locali;
4) il comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso pattuito.
Al termine del rapporto di comodato il comodatario si impegna a riconsegnarlo al comodante nello stato in cui esso si trova adesso con esclusione del normale deperimento d’uso.
Il comodatario potrà fornire al comodante prova contraria dello stato di manutenzione dei locali in forma scritta entro dieci giorni dall’inizio del contratto stesso;
5) il comodatario si obbliga al pagamento delle spese ordinarie sostenute per l’uso dell’immobile nonché delle spese condominiali e/o accessorie, che corrisponderà direttamente all’amministratore dello stabile. Eventuali spese di natura straordinaria saranno a carico del comodante;
6) è fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto da parte del comodante. Il comodatario potrà utilizzare l’immobile soltanto per l’uso stabilito nel contratto. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno;
7) le riparazioni, migliorie o modifiche eventualmente eseguite dal comodatario non comporteranno per il comodante alcun obbligo di compenso e saranno da lui acquisite, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dell’immobile nello stato in cui questi lo ha ricevuto.
Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del comodatario nell’ipotesi di mutata destinazione dell’uso dell’immobile o di esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie;
8) il comodante potrà controllare o far controllare da terzi i locali oggetto del presente contratto senza obbligo di preavviso scritto.
Nell’ipotesi in cui il comodante decida di vendere l’immobile oggetto del presente contratto, il comodatario si obbliga a lasciar visitare i locali dalle ore 14 alle ore 16 nei giorni (non festivi) di lunedì e venerdì di ogni settimana, a pena di risarcimento dei danni;
9) il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza d’acqua, gas o di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, quali ad esempio l’ascensore, il citofono, il riscaldamento anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi;
10) il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi per i danni causati per sua colpa da fughe di gas, perdite di acque ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dei locali;
11) ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1806 del Codice civile, le parti convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di Euro …………………..(………………..).
Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento dell’immobile oggetto del presente contratto, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in campo al comodante.
12) qualsiasi modifica al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto con atto scritto;
13) tutte le spese del presente atto ed accessorie, compresa la registrazione presso il competente Ufficio, sono a carico del comodatario che se le assume;
14) per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi in vigore.
Letto, approvato e sottoscritto
li……………………..
Il comodante
Il comodatario
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