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> Contratto di comodato

Il contratto di comodato

contratto di comodatoAi sensi dell'art. 1803 del Codice civile " il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un determinato tempo o per un uso determinato, con l'oobligo di restituire la stessa cosa ricevuta".

Con il contratto di comodato, dunque, il comodante (ossia il proprietario del bene) cede temporaneamente la disponibilità di un bene a un terzo (detto comodatario), affinché questi lo utilizzi per scopi prefissati dalle parti di comune accordo.

Elemento caratteristico del contratto di comodato, che lo differenzia rispetto ad altri in cui viene concesso il godimento di un bene, è la gratuità dello stesso. Naturalmente al comodatario fanno carico determinati obblighi di conservazione del bene, ma di norma la concessione in uso del bene avviene a titolo gratuito.

In particolare il comodatario, a fronte della gratuità del prestito, è soggetto:

• all'obbligo di custodire e conservare diligentemente il bene ricevuto;
• al divieto di utilizzare il bene per scopi diversi da quelli pattuiti con il comodante;
• al divieto di concedere il godimento del bene a terzi, senza il preventivo assenso del comodante;
• alla responsabilità (e conseguente obbligo di risarcimento) per i dterioramenti del bene ricevuto, salvo quanto imputabile all'uso, purché non vi sia stata incuria nell'utilizzo o nella custodia del bene.

Il contratto di comodato, in sintesi, può avere per oggetto:

• beni immobili;
• beni mobili registrati;
• beni mobili

Il contratto di comodato è, dunque, un contratto reale in quanto si perfeziona con la consegna del bene, è gratuito, è in forma libera (è preferibile la forma scritta qualora l'oggetto del contratto sia un bene immobile), è un contratto di durata, è unilaterale ad effetti obbligatori, in quanto il comodatario deve custodire e restituire il bene.

Ai fini dell'imposta di registro sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i contratti verbali, ad eccezione di quelli espressamente previsti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (contratti verbali di locazione o di affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite nonché di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Per tutti gli altri contratti verbali la registrazione è prevista qualora le relative disposizioni siano enunciate in altri atti, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 131/86.

Si sottolinea - inoltre - che la registrazione, con il relativo pagamento dell'imposta, può essere obbligatoria in termine fisso ovvero solo in caso d'uso (art. 5, comma 1, del Testo unico) (si ha «caso d'uso» quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento, art. 6, D.P.R. n. 131/1986).

Con riferimento agli obblighi di registrazione, occorre distinguere tra comodato di beni immobili e comodato di beni mobili.

Il contratto di comodato di beni immobili, se redatto in forma scritta e se avente per oggetto beni immobili, va registrato obbligatoriamente in termine fisso (ossia entro trenta giorni dalla stipula) come previsto dall'art. 5, comma 4, parte prima della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di registro è pari alla misura fissa di euro 168,00.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. 6 febbraio 2001, n. 14/E, sia stato convenuto nella forma verbale, tale obbligo di registrazione non sussiste, a condizione che il contratto non sia enunciato in altro scritto.

Relativamente al comodato di beni mobili, redatto in forma scritta, si ricorda che l'art. 3, parte seconda, della Tariffa, prevede, per l'atto predisposto nella forma di scrittura privata non autenticata, la registrazione solo in caso d'uso, con il pagamento del tributo fisso di registro di euro 168,00.

Nell'ipotesi in cui il contratto venga redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 168,00, in base all'art. 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986.

Si ricorda che il contratto di comodato (articoli 1803 e seguenti del Codice civile) non va tuttavia necessariamente redatto in forma scritta.
I contratti verbali di comodato, pertanto, sia che abbiano oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo di registrazione, tranne che nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.

Infatti, in virtù del rinvio operato dall'art. 3, comma 2, del Testo unico, al contratto di comodato si applicano le statuizioni concernenti l'enunciazione di atti non registrati previste dall'art. 22, il quale stabilisce che «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69»(oggi sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).

Si ritiene che la risoluzione di un contratto di comodato stipulato verbalmente e per tale ragione non registrato, non vada anch'essa sottoposta a registrazione.

ticket di accessoIl contratto di comodato di autovettura.
Un fac simile di contratto di comodato per un'autovettura, pronto per essere utilizzato.
Vedi




ticket di accessoIl contratto di comodato di immobile. Vedi

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