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Formulari e studi
> Contratto di agenzia

Il contratto di agenzia

CONTRATTO DI AGENZIA
 
Tra la ditta ……………………. con sede a …………………….., codice fiscale e partita IVA, in persona del suo legale rappresentante sig………………….., appresso denominata “preponente”,
E
 
Il sig. ……………………, nato a ……………………..il …………………., residente a ……………………… via ……………………….., codice fiscale ……………………….., partita IVA, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di agente di commercio, appresso denominato “agente”,
 
si conviene
 
1.             Conferimento dell’incarico – La preponente conferisce all’agente l’incarico di promuovere in esclusiva, senza rappresentanza, la conclusione dei contratti di vendita dei prodotti realizzati e/o commercializzati dalla preponente. I prezzi e le condizioni di vendita sono quelli riportati sul listino della proponente consegnato all’agente alla firma della presente scrittura.
2.             Oggetto dell’incarico – L’incarico ha per oggetto l’incremento della vendita dei prodotti realizzati e/o commercializzati dalla preponente nella zona cui si riferisce. A tal fine la preponente si riserva la facoltà di far visitare la clientela dai suoi incaricati, legati o meno ad essa da rapporto di lavoro subordinato, ai quali l’agente dovrà prestare ogni più ampia collaborazione.
3.             Zona di competenza – l’agente espleterà l’incarico nella regione…….E’ in facoltà della preponente di modificare, a suo insindacabile giudizio ed anche in senso restrittivo, la zona di cui sopra, con il preavviso previsto dall’accordo economico della categoria vigente al momento della comunicazione.
4.             Incassi – L’agente è autorizzato, previa autorizzazione scritta da richiedere di volta in volta alla preponente, a ricevere pagamenti per conto della stessa che dovranno essere rimessi alla mandante entro e non oltre due giorni dalla data dell’incasso. Le somme comunque incassate non potranno essere trattenute per nessun motivo, neppure in compensazione di eventuali crediti dell’agente nei confronti della preponente.
5.             Ordini – Gli ordini saranno raccolti con le modalità operative concordate con la preponente, sia a mezzo di supporti cartacei, forniti dalla preponente stessa, che per il tramite di sistemi computerizzati di comunicazione ed elaborazione dei dati ovvero attraverso sistemi differenti individuati per la migliore organizzazione dell’evasione degli ordini e della distribuzione dei prodotti.
Gli ordini raccolti dall’agente si intenderanno conferiti con la clausola “salvo approvazione della casa”, anche nel caso tale clausola non dovesse figurare sulla commissione, detta approvazione può essere tacita e conseguire all’esecuzione della fornitura, senza preavviso. In particolare la preponente si riserva la facoltà di non evadere gli ordini che, per insufficienza di prodotti o per evitò di termini di consegna o per qualsiasi altro motivo, non ritenesse di poter convenientemente eseguire,si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la vendita di determinati prodotti o di sostituirli con altri, secondo le condizioni del mercato.
La preponente informerà l’agente, entro il più brebe tempo possibile, dell’accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione degli ordini, avvertendolo altresì, entro un tempo ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali possa essere notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi.
6.             Provvigioni – Sull’importo netto degli ordini trasmessi dall’agente, accettati dalla preponente e andati a buon fine, verranno riconosciute le provvigioni nelle seguenti misure:
• provvigione del 9,50% (novevirgola cinque) per tutte le vendite;
• provvigione aggiuntiva dello 0,50% su tutte le vendite, a titolo di indennità per gli incassi effettuati per conto della preponente, che pertanto non dovranno essere retribuiti separatamente.
Le provvigioni di cui sopra si riferiscono ad ordini assunti alle normali condizioni di listino; qualsiasi sconto aggiuntivo pattuito dall’agente con il cliente, sarà totalmente a carico dell’agente. La preponente si riserva comunque la facoltà di ridurre le provvigioni a questi spettanti per ordini eccezionalmente accettati a condizioni inferiori al listino. Tutti gli ordini devono prevedere il pagamento al massimo  entro 90 gg data fattura fine mese; per differimenti maggiori pattuiti dall’agente con il cliente, la preponente addebiterà all’agente una riduzione della provvigione spettante pari allo 0,5% dell’importo dell’ordine.
In caso di ordini accettati solo parzialmente e andati a buon fine, la provvigione spetta sulla sola parte eseguita. L’agente manterrà il diritto alle provvigioni sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del presente contratto, se la conclusione sarà stata l’effetto dell’attività da lui svolta in esecuzione del medesimo.
7.             Prestazioni accessorie – L’agente è tenuto a cooperare fattivamente nella diffusione e nella vendita dei prodotti oggetto del mandato e a tal fine provvederà:
a)         a fornire alla clientela tutta l’assistenza che la stessa richiederà al fine dell’ottimizzazione dei rapporti con la preponente e della diffusione dei suoi prodotti;
b)        a visitare periodicamente la clientela;
c)             a favorire l’acquisizione di nuovi clienti, anche adoperandosi in armonia con la preponente affinché tutte le iniziative commerciali da essa promosse conseguano il massimo risultato;
d)             informare con regolarità e periodicità la preponente sullo svolgimento degli affari in corso, sulle condizioni del mercato, sull’attività della concorrenza e su quanto altro possa riuscire utile per lo svolgimento e l’incremento degli affari;
e)             in caso di insolvenza da parte della clientela, l’agente dovrà adoperarsi per il buon fine delle vendite effettuate agendo personalmente per gli incassi, altrimenti la correlativa provvigione non verrà corrisposta in quanto verrà considerata quale parziale risarcimento del danno arrecato da inadempimento contrattuale dell’agente.
Il materiale e più in genere  ogni e qualsiasi bene fornito per la propaganda, la gestione e lo sviluppo delle vendite restano di proprietà della preponente; l’agente si obbliga pertanto a non divulgarne il contenuto a terzi e  a restituire ogni cosa in perfetto stato di conservazione alla cessazione dell’incarico.
8.             Liquidazione delle provvigioni – Le provvigioni saranno liquidate trimestralmente, sulla base delle fatture emesse dall’agente. La preponente consegnerà all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. L’estratto conto dovrà indicare gli elementi essenziali in base ai quali sarà stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Le parti concorderanno le modalità attraverso cui l’agente eserciterà la facoltà di ottenere l’accesso alle informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate.
9.             Obblighi di diligenza e fedeltà – E’ fatto divieto all’agente di:
a) vendere i prodotti oggetto del mandato, sia direttamente sia indirettamente, in qualsiasi zona diversa da quella individuata nel presente contratto;
b) trattare, anche per interposta persona, la vendita di prodotti che siano in concorrenza con quelli commercializzati dalla preponente;
c) divulgare qualsiasi notizia relativa alla preponete che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.
10.          Spese per l’assolvimento dell’incarico – Ogni e qualsiasi spesa sostenuta dall’agente nello svolgimento dell’incarico resta a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura delle provvigioni.
11.          Durata dell’incarico – L’incarico decorre dalla data del …………… ed è a tempo  determinato con scadenza al …………….; esso potrà comunque essere sciolto in qualunque momento da una delle parti mediante preavviso con i termini previsti dall’accordo economico collettivo vigente alla data di comunicazione del preavviso stesso, in ogni caso non inferiori a quelli stabiliti dall’art. 1750 Codice civile.
12.          Clausola risolutiva espressa – La preponente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) inattività dell’agente, non dovuta a malattia o infortunio tempestivamente denunciati, protratta per più di venti giorni di calendario, nonché  il reiterarsi di mancata o irregolare trasmissione delle proposte di vendita;
b) assunzione da parte dell’agente dell’incarico di vendita o di procacciamento d’affari per una ditta concorrente della preponente.
 c) assoggettamento dell’agente a procedura concorsuale ovvero nell’ipotesi in cui sia promossa di azione penale a suo carico per delitti.
13.          Periodo di prova – I primi due mesi saranno considerati periodo di prova reciproca, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto per iscritto in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e senza diritto ad alcuna indennità.
14.          Patto di non concorrenza –L’agente è tenuto a non far concorrenza alla preponente per sei mesi dopo la cessazione del rapporto, fatta eccezione per il caso di espressa rinuncia, totale o parziale, da parte della preponente, comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. entro sette giorni dalla data di risoluzione del contratto. Alla cessazione del rapporto, nel caso di validità del presente “patto”, sarà corrisposta all’agente un’indennità di natura non provvisionale determinata in base al disposto dell’accordo economico collettivo di settore vigente alla data di risoluzione del rapporto. Il patto è limitato alla medesima zona, clientela e genere di prodotti oggetto del presente contratto.
Nel caso di disdetta da parte della preponente dovuta  ad una inadempienza dell’agente di gravità tale da non consentire neanche la durata temporanea del rapporto, l’agente, pur rimanendo obbligato ad osservare il patto di non concorrenza, non ha diritto all’indennità come sopra determinata.
15.          Intrasferibilità dell’incarico – L’incarico oggetto del presente contratto non è trasferibile.
L’agente non potrà conferire incarichi di sub-agenzia, salvo espressa autorizzazione scritta della preponente.
16.          Indennità in caso di cessazione del rapporto – All’atto della cessazione del rapporto verranno liquidate all’agente le indennità specificatamente previste dall’accordo economico collettivi vigente alla data della cessazione stessa, in misura comunque non inferiore a quella statuita dall’art.1751 Codice civile.
17.          Norme applicabili – Per quanto non stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile relative al contratto di agenzia ed inoltre all’A.E.C. di settore applicabile.
18.          Foro competente –Il Foro competente per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è quello di riferimento della sede della preponente.
 
p…..
 
 
L’agente
 
Le parti approvano espressamente le pattuizioni di cui ai numeri de presente contratto.
 
p.

F.A.Q.

Nel sito una sezione dedicata alle Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, che sono letteralmente le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio.

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