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Cosa sono le prestazioni occasionali
Le prestazioni occasionali sono state previste in una più ampia riforma del mercato del lavoro che, partendo dalla legge n. 20 del 14 febbraio 2003 (legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) è sfociata in quella chiamata Legge Biagi ossia il D.lgs. n. 276 del 2003.
L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 ha, per la prima volta, fornito una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si devono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente, in primo luogo, inoltre il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro.
La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.
Il rapporto di lavoro con contratto di collaborazione occasionale costituisce l’ambito del lavoro autonomo privo dei caratteri di abitualità e professionalità (che contraddistinguono i redditi di cui al comma 1 dell’art. 53 del citato TUIR) e privo degli elementi della continuità e della coordinazione.
Infatti si definisce collaborazione occasionale o lavoro autonomo occasionale l'attività lavorativa caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
Rappresenta senza dubbio la forma più semplice nell'ambito del lavoro autonomo perché non vi sono particolari vincoli formali e burocratici per la sua stipulazione.
Ciò che rileva per escludere l'occasionalità dell'opera è la continuità nell'esecuzione di determinate prestazioni.
Non ha alcuna importanza, invece, l'aspetto quantitativo: può rivelarsi occasionale un compenso anche considerevole derivante da un unico atto economico, mentre è certamente professionale il conseguimento di redditi anche modesti, tutti però ugualmente riconducibili ad una attività di lavoro autonomo esercitata con continuità. Di conseguenza, questo tipo di prestazione, vista la sua natura occasionale, non necessita di contratto scritto al fine di evitare contestazioni con l'Amministrazione finanziaria.
L'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10/9/2003 n. 276, definisce dunque le collaborazioni occasionali come:
• attività che coinvolgono il lavoratore per una durata che complessivamente non supera i 30 giorni nel corso dell'anno solare con un medesimo committente (stesso anno solare, stesso committente);
• in ogni caso, non prevedono compensi superiori a 5mila Euro.
Per prestazioni occasionali s'intendono, dunque, i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente sia superiore a 5 mila euro (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).
I professionisti che si avvalgono di collaborazioni occasionali di lavoro autonomo devono prestare particolare attenzione in quanto superando detti limiti potrebbero subire un'azione di accertamento da parte del prestatore occasionale per ottenere la conversione del rapporto per prestazione occasionale in contratto di collaborazione coordinata e continuativa o in rapporto di lavoro subordinato.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono dunque soggette ad alcune limitazioni di natura oggettiva, le quali sono costituite dai seguenti elementi:
• carattere temporale delle prestazioni, che presuppone una durata del rapporto che non deve superare i 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente,
• trattamento economico, che prevede un compenso massimo di € 5000 per la medesima prestazione.
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