FAQ parcellazione.it




Fatturazione elettronica ciclo passivo


Quando il professionista richiede la fattura come soggetto titolare di partita IVA, comunica il codice identificativo a 7 cifre quale recapito, mentre quando chiede l'emissione di fattura in qualità di "privato", il fornitore di beni e servizi (ad esempio il commerciante per l'acquisto di un mobile o per un apparecchio TV), indica nel campo ID 7 cifre "0000000", lasciando vuoto il campo PEC. Il sistema di interscambio dovrebbe riconoscere la fattura come documento per il consumatore e non dovrebbe pertanto farla affluire sul canale telematico.
Il professionista riceve sulla propria PEC esclusivamente la fattura in formato xml senza che vi sia una copia della fattura stessa in formato leggibile. Tuttavia sono stati resi disponibili diversi programmi gratuiti che permettono di leggere il formato xml in un formato "leggibile", come ad esempio lo strumento messo a disposizione da Assosoftware.
In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all'indirizzo telematico identificato dal c.d. Codice identificativo, indipendentemente dal fatto che il fornitore abbia indicato la Pec in sede di emissione della fattura.
Se il fornitore del professionista non emette la fattura in formato elettronico, trasmettendola allo Sdi, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Questo impone al professionista di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica. Se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ex articolo 6 comma 8 del Dlgs 471/1997. Con questa regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa. Tuttavia quanto al pagamento, il professionista non sarà esonerato dall'obbligo di pagare la fattura inviata in cartaceo o via email. L' art. 6, comma 8 del d. lgs. 471/1997 prevede che l'acquirente deve procedere alla regolarizzazione in due ipotesi:
1) se non ha ricevuto fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione,
2) se ha ricevuto fattura irregolare. ll soggetto passivo professionista potrà regolarizzare il documento di acquisto (non ricevuto o ricevuto in forma irregolare) con l'emissione di una fattura elettronica indicando il codice TD20 nel campo “TipoDocumento”, i dati del fornitore nella sezione anagrafica del cedente/prestatore e i propri in quella del cessionario/committente.
Tale autofattura deve essere veicolata al sistema SdI (in luogo dell'Ufficio competente). A tale proposito si veda la Circolare 89757 del 30 aprile 2018 che a pagina 10 dispone Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale,riportato nelle specifiche tecniche del presente pr ovvedimento, e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario o/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente
Il dipendente in trasferta può chiedere una copia conforme in formato analogico all'emittente, anche se questo adempimento può risultare del tutto superfluo visto che lo studio si vedrà recapitare tramite lo SdI la fattura in formato elettronico in quanto veicolata dallo SdI.
Trattasi di un'operazione in inversione contabile. Il medico deve emettere autofattura elettronica con tipo documento TD18 integrando la fattura del fornitore UE e trasmetterla al Sistema di interscambio SDI. Quanto all'IVA, il medico ha l'obbligo di versare l'IVA del periodo (mese o trimestre) in cui è effettuata la registrazione della fattura ricevuta (rif. articolo 47, comma 1 del DL331/1993, ossia entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento). L'invio del modello Intra acquisti può essere evitato se tale acquisto rientra nelle fasce di esenzione.
L’ IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura. Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attesta dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.
Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile.Rif. Agenzia delle Entrate


E' proibito copiare il contenuto di una qualsiasi di queste pagine integralmente o in parte senza previa autorizzazione dell'autore.