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Fatturazione elettronica ciclo attivo


Il progetto di notula non è una fattura ai sensi dell'articolo 21 DPR 633/1972. Pertanto il professionista potrà continuare ad inviare in cartaceo o per email il progetto di notula stesso. Si suggerisce di non predisporre il documento come la fattura definitiva indicando gli importi in modo globale (ad esempio non esponendo autonomamente l'IVA). Per l'emissione della fattura elettronica il professionista deve emetterla entro le ore 24 del giorno di pagamento. Si rinvia a quanto indicato dalla circolare n. 13/E del 2018.Tuttavia è stato precisato nel collegato fiscale alla legge di bilancio 2019 che il termine per l'emissione della fattura dal 1° luglio 2019 è di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Il legislatore, quindi, ha tentato di risolvere i problemi creati dalla normativa che ha previsto l'emissione delle fatture entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.E' stato dunque previsto un margine massimo di 12 giorni tra il momento di effettuazione e il momento di emissione della fattura. Ad esempio: se un professionista riceve il pagamento il 28 agosto, può emettere la fattura entro il 9 settembre, ma deve liquidare l'imposta entro il 16 settembre. L'articolo 11 del DL 119/2018 prevede che nel caso in cui il momento di effettuazione non coincida con il giorno di emissione della fattura, la fattura deve riportare anche il giorno di effettuazione dell'operazione.
La fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 DPR 633/1972 (momento di effettuazione dell'operazione). Resta fermo in ogni caso sia per le fatture immediate sia per quelle differite l'IVA concorre nella liquidazione del mese nel quale è effettuata l'operazione. Ad esempio in caso di fattura immediata, nell'ipotesi che la data di effettuazione dell'operazione sia il 12-11, la fattura può essere predisposta nello stesso giorno e contestualmente inviata allo SDI oppure può essere predisposta ed inviata nei 12 giorni successivi indicando quale data il 12-11. Solitamente è il caso del professionista che ha l'obbligo di emettere la fattura all'atto del pagamento.
Si premette che l’invio o la consegna al cliente della c.d. copia di cortesia non è assolutamente obbligatoria. Non solo, si tratta di una prassi che, seppure attuata con le migliori intenzioni, sta generando confusione, poiché troppi sono i soggetti che ricevono una fattura elettronica e, avendo a disposizione la copia di cortesia, pensano (male) di utilizzare tale copia per la registrazione, alla stregua di una qualsiasi copia cartacea. Questo comportamento, in caso di fattura elettronica obbligatoria, non è corretto.Infatti la fattura elettronica, in via esclusiva, è la reale fattura, ovvero il file, in formato XML, che per imposizione di norma deve transitare dal Sistema di Interscambio ed essere da questo accettato affinché la fattura si consideri emessa.
La fattura accompagnatoria è una fattura immediata e dovrebbe essere emessa entro le 24 del giorno di consegna dei beni. Al momento della partenza il professionista emette un DDT di contenuto identico alla fattura che sarà inviata al Sistema di interscambio. Entro le ore 24 dello stesso giorno di spedizione dei beni lo stesso professionista cedente trasmette la fattura al sistema di interscambio.
A differenza di quanto accade per l'emissione delle fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione, non è necessario firmare digitalmente la fattura, anche se può essere giuridicamente opportuno. Se la fattura elettronica viene emessa per conto di una associazione professionale e si desidera firmare le fatture, la firma del rappresentante legale è sicuramente idonea. Il Provvedimento del 30 aprile 2018 ha chiarito che non è previsto per il processo B2B e B2C l'obbligo di firma elettronica, tuttavia nell'ipotesi in cui la fattura elettronica recasse la firma elettronica, lo SdI in tal caso effettua un controllo sulla validità del certificato di firma rilasciato dall'ente certificatore accreditato. In caso negativo del controllo, il file viene scartato, anche se la fattura è stata correttamente emessa come documento xml e la stessa si considera non emessa. Se ci si avvale di un intermediario per l'emissione della fattura , sarà questi, in quanto soggetto emittente, a dover firmare digitalmente il documento, ma la responsabilità fiscale resta in capo al cedente/prestatore.
Una fattura elettronica può essere visualizzata dal formato xml per il tramite di appositi software e una volta visualizzata può anche essere stampata, ma la riproduzione cartacea della fattura elettronica stessa (che si tratti di una stampa del file, oppure di una copia di cortesia) non è la fattura stessa. Di conseguenza, per esempio, laddove si dovesse procedere con un decreto ingiuntivo, che richiede la produzione delle fatture che stanno alla base della pretesa economica, una stampa del contenuto di una fattura elettronica non sarà mai sufficiente. Occorrerà produrre una “copia autentica” del file, il che comporta la necessità che il file sia conservato secondo procedure tecniche precise e riconosciute come valide dalla legge affinché la copia abbia valore.
La fattura elettronica scartata da SdI si ha per non emessa. Il documento scartato, entro 5 giorni dallo scarto, può essere trasmesso nuovamente con lo stesso numero e la stessa data. Se lo studio adotta un sistema informatico di contabilità automatizzata, questo non è possibile, per cui la fattura viene riemessa con un'altra data e un altro numero. Si deve quindi predisporre un sezionale di gestione oppure indicare chiaramente che si tratta di una fattura rettificativa, facendo riferimento al suo interno alla fattura precedente.
Il professionista emittente, in caso di mancata risposta, deve utilizzare il codice convenzionale e la fattura elettronica sarà resa disponibile nell'area riservata del cliente.
Premesso che solo la fattura elettronica XML veicolata tramite il SdI è quella rilevante ai fini delle disposizioni fiscali oltre che civili, è sempre possibile, anche se appare del tutto superfluo, inoltrare al cliente anche la fattura PDF tramite email.
Per chi svolge prestazioni di servizi, come nel caso del professionista, il momento impositivo scatta con l'incasso della prestazione e pertanto la fattura dovrebbe essere emessa e spedita elettronicamente al Sdi entro 12 giorni dall'incasso, coincidente con l'accredito sul proprio c/c bancario.
Sarà comunque necessario indicare il mese di riferimento per la prestazione, infatti legalmente l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento e l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.
Esempio: se il pagamento della prestazione del servizio svolto ed ultimato dal professionista è avvenuto a maggio, anche se la fattura viene emessa in modalità differita il 15 giugno, l’operazione rientra nella liquidazione periodica di maggio e l’IVA andrà versata entro il 16 giugno. Proprio per l'esistenza di quest'ultimo obbligo, che rende complicata la successiva gestione fiscale, è ormai pratica consolidata quella fatturare entro il mese (tipicamente nell'ultimo giorno lavorativo) e non posticipare nei 15 giorni successivi.
A tale proposito si veda la Risoluzione 98/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate. Se la fattura riporta sia importi soggetti ad Iva sia importi non assoggettati (ad esempio spese sostenute in nome e per conto del cliente), si applica il bollo se questi ultimi sono superiori a 77,47 euro.
Negativo. Il codice destinatario ovvero la PEC destinatario costituisce l'indirizzo a cui il Sistema di interscambio invia la fattura ed è disciplinato dal provvedimento ADE n. 89757 del 30-4-2018.Nell'ipotesi in cui il cliente del professionista non abbia la PEC, l'emittente della fattura elettronica può inserire nel codice destinatario il codice convenzionale "0000000" (sette zeri) e lasciare in bianco il campo PEC del destinatario. In ogni caso si precisa che la fattura elettronica emessa nei confronti di persona fisica privato deve comunque transitare dallo SdI. Il professionista emittente consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, informandolo che che il documento valido fiscalmente è messo a sua disposizione dallo SDI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il consumatore ha anche la possibilità di rinunciare alla copia elettronica o cartacea della fattura. Il documento, formato nel rispetto del tracciato XML e trasmesso al Sistema di Interscambio, viene consegnato in copia analogica (ovvero su carta o invio di un formato pdf ecc.) al soggetto "consumer". Tale copia, come precisato nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate in data 28 novembre 2018, ha pieno valore legale. Il riferimento è l'articolo 1 comma 354 della Legge di Bilancio n. 145/2018.
In tema di numerazione delle fatture si consiglia di far riferimento alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 1/E del 10 gennaio 2013 Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture.
Normalmente nella pratica si riparte da 1 per ogni esercizio solare e si continua quindi ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Una volta inviata la fattura in formato xml, il Sistema di Interscambio SdI controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata, in relazione ai seguenti dati contenuti all’interno della fattura:
- identificativo cedente/prestatore;
- tipologia documento;
- anno della data fattura;
- numero fattura.
Relativamente alla procedura di regolarizzazione di una fattura elettronica errata nei 5 giorni dallo scarto, è intervenuta la CM 13/2018 che ha spiegato come comportarsi, differenziando il caso in cui la procedura contabile dell'emittente permetta o non permetta la riemissione di una fattura co stessa data e stesso numero di quella scartata. Quindi:
1) se la procedura contabile consente di riemettere la fattura con stessa data e stesso nuemro di quella scartata dal sistema, si deve tener presente che il SdI accetta la medesima numerazione e data nella considerazione che il documento originario è stato scartato;
2) se la procedura contabile, invece, non consente di riemettere la fattura stessa, è ammesso modificare la data e il nuemro progressivo della fattura emessa, ma tale modifica dovrà essere indicata nel corpo della fattura, ad esempio con la dicitura "nuova emissione per scarto fattura n. 85 del 15-2-2019", in modo tale che il cliente ne venga a conoscenza, pur non avendo mai ricevuto la prima fattura originaria in quanto scartata dal sistema.
Inoltre si deve valutare se la fattura originaria scarta dal SdI sia stata contabilizzata oppure no. Nel primo caso, il soggetto emittente deve procedere ad una variazione contabile interna, vale a dire deve stornare l'operazione originaria e procedere alla contabilizzazione della nuova fattura che va a sostituire quella originaria emessa il 15-2-2019. Nell'ipotesi in cui la fattura originaria scartata non sia stata contabilizzata, si procede alla annotazione della nuova fattura riemessa.
L'Agenzia suggerisce in questi casi anche la possibilità di istituire un apposito registro sezionale delle fatture emesse, espressamente dedicato alla sostituzione delle fattura scartate, come viene indicato a pagina 11 della Circolare 13 del 2 luglio 2018.
Il codice fiscale è un elemento obbligatorio della fattura in base a quanto dispone l'articolo 21 del DPR 633/1972: in caso di assenza o in caso di codice fiscale errato lo SdI scarta il file e la fattura è considerata come non emessa. Il professionista, in tale caso, può regolarizzare questa anomalia rinviando la fattura allo Sdi dopo aver proceduto alla correzione dell'eventuale codice fiscale errato oppure ad integrare la fattura con lo stesso, se omesso.
Si veda la risposta 528 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate. Si incorre nella sanzione da 250 a euro 2000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, salva comunque la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Per ogni fattura inviata tardivamente allo Sdi, si procede quindi con il ravvedimento dividendo la sanzione minima di 250 euro col divisore del ravvedimento operoso in base al periodo di ritardo.
Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica. Rif. Agenzia delle Entrate - FAQ Fatture elettroniche


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