FAQ parcellazione.it




FAQ per il regime forfetario


Il professionista che nell'anno N ha realizzato compensi per 95.000, essendo passato in regime forfetario per non aver superato nell'anno N-1 la soglia dei 85.000, deve utilizzare il quadro del regime forfetario sottoponendo a tassazione del 15% i compensi al netto della quota percentuale di costi forfetizzati consentita, che per i professionisti è del 22%. Il superamento degli 85mila euro di compensi nell'anno N comporta l'uscita dall'imposta sostitutiva nell'anno d'imposta successivo N+1 ma non fa perdere il beneficio della flat tax al 15 per cento nell'anno N.
L'IVA sui beni strumentali viene monitorata per 5 anni, quindi resta recuperabile nel caso esposto 4/5 dell' IVA pagata. Pertanto si potrà detrarre quale IVA a credito la somma di 1760 €. Questo importo rappresenta inoltre una sopravvenienza attiva che non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito professionale in quanto componente non citata tra i componenti rilevati di cui all'articolo 54 TUIR.
I soggetti che sono in regime forfettario non hanno alcun obbligo di pagare il rifornimento di benzina e gasolio con strumenti di pagamento tracciabili ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, e ciò, appunto perché i citati soggetti non deducono costi inerenti l’attività e non detraggono l’IVA, ma applicano una percentuale forfettaria sui compensi per determinare il proprio reddito imponibile.
Se il professionista ha intenzione di cessare l'attività quando si trova in regime forfettario, non deve rilevare alcuna plusvalenza, nemmeno quella da autoconsumo e da questo la conclusione che nessuna conseguenza fiscale si genera per la cessazione dell'attività relativamente all'autoveicolo.
Si ritiene che i contribuenti in regime forfettario "dovrebbero" essere esonerati dall'invio allo SDI dell'autofattura ma si attende una precisazione ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non residenti, i soggetti che sono in regime contabile forfettario devono applicare le regole IVA ordinarie. L'articolo 1, comma 58, lettera d, della legge 190/2014 (legge Finanziaria per il 2015) prevede infatti che i contribuenti in regime forfettario applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/1972.
Pertanto la fattura emessa dal professionista in regime forfetario deve indicare la dicitura "ex articolo 7-ter del DPR 633/1972 (servizi comunitari)".
Da un punto di vista operativo, il professionista deve verificare l'iscrizione del committente nel registro VIES (VAT information exchange system).
In caso negativo l'operazione deve essere considerate come operazione B2C (verso consumatori finali). In tal caso l'operazione deve essere fatturate come operazione interna e nel caso specifico il professionista deve inserire nel corpo della fattura l'annotazione degli estremi normativi del regime contabile forfettario.
Per tali prestazioni si ritiene obbligatoria, nel primo caso, la presentazione all'Agenzia doganale del modello Intra1-quater entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre), previa iscrizione al VIES. Rif. articolo 3, primo comma, del DM 22-02-2010.
La fattura emessa dal professionista in regime forfettario per la condivisione degli ambienti di lavoro deve riportare la dicitura "Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 e successive modificazioni". La quota addebitata all'altro professionista non deve essere considerata come compenso professionale, ma una riduzione del costo. Nel caso di soggetti IVA in regime forfettario i costi non possono essere considerati in deduzione analitica, pertanto l'addebito della somma per la condivisione dei locali è fiscalmente neutra per il professionista che incassa la fattura.
La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.” Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.
FAQ n.150 pubblicata il 22 dicembre 2022. Si veda anche l'articolo su Fiscoggi Forfettari e fatturazione elettronica del 15 febbraio 2023.



Se hai intenzione di copiare qualcosa da questo sito, ricordati che è severamente proibito copiare il contenuto di una qualsiasi di queste pagine integralmente o in parte senza previa autorizzazione dell'autore.Se poi ll mio team ti scopre saranno problemi. Per tutto il resto, goditi la navigazione.