Adempimenti fiscali dei professionisti

I principali adempimenti di natura fiscali per i liberi professionisti

a cura di Polli Giuseppe, dottore commercialista


Dichiarazione dei redditi


Gli artisti e i professionisti che possiedono la partita IVA e sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, hanno sempre l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, anche in mancanza di redditi, compilando il quadro RE sez.1 nell'ipotesi di esercizio abituale di arte o professione. I professionisti che usufruiscono del regime forfettario, che, invece, non hanno l'obbligo di tenere una vera e propria contabilità, devono invece compilare il quadro LM.

Il reddito prodotto dallo studio associato che ha sede in Italia, è imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, anche se non sono stati percepiti. Sono considerati soci soltanto quelli che risultano tali alla chiusura dell'esercizio. Ai sensi dell'art. 5 del TUIR le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici.

Le quote di partecipazione agli utili o alle perdite di uno studio associato sono calcolate in base ai seguenti criteri:

a) le quote di partecipazioni si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate con atto notarile;
b) le quote di partecipazioni sono quelle che risultano dall'atto di costituzione dell'associazione, redatto con atto notarile o con scrittura privata autenticata. L'atto notarile che determina la partecipazione agli utili o alle perdite può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
c) se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali in base a quanto dispone il secondo comma dell'art. 5 del TUIR.

Lo studio associato deve presentare il modello previsto per le società di persone, compilando l'apposito quadro nell'ipotesi di esercizio abituale di arte o professione per l'imputazione del reddito o della perdita dei singoli associati, i quali, a loro volta, dovranno presentare la propria dichiarazione dei redditi compilando il quadro RH di partecipazione.


Dichiarazione IRAP


L'IRAP si applica in tutti i casi di esercizio abituale di attività artistiche o professionali in forma associata. L'IRAP per i soggetti che svolgono attività professionali e artistiche in forma individuale è stata abolita a decorrere dal periodo di imposta 2022.

La dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi.

La debenza dell'IRAP e contestualmente l'obbligo di presentare la dichiarazione da parte degli esercenti arti e professioni, era subordinata alla verifica della sussistenza di un'autonoma organizzazione, intesa come organizzazione di capitali e persone, diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Queste considerazioni vanno riferite alle sole persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1 del TUIR) e non anche alle associazioni professionali.

Dichiarazione IVA


Professionisti, artisti e studi associati hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.Coloro che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (il tipico esempio è quello del medico) sono esonerati da tale adempimento.

Essa non deve essere compilata neppure dai soggetti che hanno aderito al regime forfetario.

Nella dichiarazione annuale IVA si riepilogano tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA allo scopo di determinare l'VA a debito nei confronti dell'Erario ovvero l'IVA a credito.


Liquidazione periodica IVA

Professionisti, artisti e studi associati hanno l'obbligo di presentare,ogni tre mesi, esclusivamente per via telematica, la liquidazione periodica IVA conosciuta anche con il termine di LIPE.

La comunicazione Lipe ha periodicità trimestrale (indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell’IVA). La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere inviata dal soggetto IVA con queste scadenze:
Primo trimestre: entro il 31 maggio;
Secondo trimestre: entro il 16 settembre;
Terzo trimestre: entro il 30 novembre;
Quarto trimestre: entro il 28 febbraio (dell’anno successivo).


Certificazione Unica

Il professionista che assume la veste di datore di lavoro e/o corrisponde compensi ad altri professionisti, anche in regime forfettario, ha l'obbligo di presentare il modello CU Certificazione Unica dei compensi e delle ritenute effettuate nei confonti di ciascun percipiente nonché inviare telematicamente tali certificazioni all'Agenzia delle Entrate.

Il professionista in regime contabile forfettario non deve invece presentare la Certificazione Unica ma ha l'obbligo invece di indicare i compensi corrisposti ad altri professionisti nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi.

Dal periodo d'imposta 2024 forfettari e vecchi minimi smetteranno di ricevere, da parte dei sostituti d'imposta, la certificazione unica CU dei redditi di lvaoro autonomo. L'esonero è motivato dal fatto che l'obbligo della fattura elettronica esteso a tutti i forfettari è entrato in vigore con l'anno 2024. Le ultime CU da inviare ai soggetti in regime forfettario sono quelle del 2024 relative alle prestazioni 2023.


Dichiarazione mod.770

Il professionista che assume la veste di datore di lavoro e/o corrisponde compensi ad altri professionisti ha l'obbligo di presentare il modello 770, che può essere in versione semplificato oppure ordinario. Il modello semplificato deve essere utilizzato per comunicare i dati delle ritenute fiscali e contributive rilasciate ai soggetti che in quell'anno precedente hanno percepito vari tipi di compensi: redditi di lavoro dipendente ed assimilati; indennità di fine rapporto; prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione; redditi di lavoro autonomo; redditi previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale.

Il modello 770 ordinario va invece utilizzato per coloro che devono comunicare anche i dati relativi a ritenute operate sui dividendi, i proventi da partecipazione e i redditi ed altre operazioni di natura finanziaria effettuate nel periodo di imposta precedente.

In genere il professionista, oltre alla possibilità di avere personale dipendente, può corrispondere compensi a terzi professionisti, pertanto l'obbligo è quello di inviare il modello 770 semplificato, la cui scadenza normalmente è fine ottobre, salvo proroghe.


Dichiarazioni di intento

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.

La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

Il professionista che effettua prestazioni nei confronti di un'impresa che assume la veste di esportatore abituale e da cui riceve una dichiarazione d'intento, ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati trasmessi telematicamente dall'esportatore abituale tramite questo pagina online denominata VERIFICA RICEVUTA DICHIARAZIONE DI INTENTO.


Modelli Intrastat

Sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie i soggetti passivi IVA che effettuano acquisti o cessioni intracomunitarie di beni nonché prestazioni di servizi, rese e ricevute, con altri soggetti passivi IVA di altri Paesi membri della UE

Con il DM del 22-2-2010 sono state fissate le regole in merito alla periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Gli elenchi INTRA devono essere presentati esclusivamente per via telematica o direttamente o per il tramite delega a terzi (ad esempio commercialisti, associazioni di categoria, spedizionieri doganali ecc.). Sul sito www.agenziadogane.it è possibile utilizzare l'applicazione Intrastat on line che consente la predisposizione e l'invio on-line delle dichiarazioni Intra, senza dover installare alcun specifico software. Possono utilizzare questa applicazione solo i soggetti che hanno aderito al servizio telematico e sono in possesso della firma digitale e che presentano elenchi Intra con un numero limitato di righe di dettaglio.




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