Fatturazione dei professionisti

La fattura degli artisti e dei professionisti

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Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute. Studio Polli declina ogni responsabilità da eventuali provvedimenti presi o non presi sulla base di quanto riportato nel presente articolo.


I professionisti hanno l'obbligo di emettere la fattura in modalità elettronica in generale con i documenti emessi dal 1° gennaio 2019.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico fra titolari di partita IVA ed anche per la fatturazione nei confronti dei privati consumatori.

L’obbligo è esteso a tutte le operazioni Business to Business (B2B) e per quelli Business to Consumers (B2C) tramite il Sistema di interscambio (Sdi) utilizzato per le fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione. Lo Sdi è stato attivato dall' Agenzia delle Entrate in collaborazione con Sogei ed è utilizzabile gratuitamente per emettere e ricevere, secondo modelli standardizzati definiti dall’Agenzia delle Entrate (XML), le fatture elettroniche. Il Sistema conserva le fatture per 10 anni, su apposita richiesta e convenzione.

Una fattura elettronica può essere visualizzata dal formato xml per il tramite di appositi software e una volta visualizzata può anche essere stampata, ma la riproduzione cartacea della fattura elettronica stessa (che si tratti di una stampa del file, oppure di una copia di cortesia) non è la fattura stessa. Di conseguenza, per esempio, laddove si dovesse procedere con un decreto ingiuntivo, che richiede la produzione delle fatture che stanno alla base della pretesa economica, una stampa del contenuto di una fattura elettronica non sarà mai sufficiente. Occorrerà produrre una “copia autentica” del file, il che comporta la necessità che il file sia conservato secondo procedure tecniche precise e riconosciute come valide dalla legge affinché la copia abbia valore.
Fonte: FiscalFocus

Supponiamo che il professionista obbligato alla fattura elettronica debba procedere all'emissione della prima fattura, che deve essere in formato xml secondo il tracciato standard. Come si arriva a questo formato di output dei dati? Le alternative sono sostanzialmente due:
1) utilizzo di un software commerciale;
2) utilizzo delle applicazioni gratuite dell'Agenzia delle Entrate.

Purtroppo le applicazioni web "Fatture e corrispettivi", quelle per cellulare "Fattura AE" e quella per pc "Fattura elettronica" non sono programmi di fatturazione, ma solo degli strumenti il cui unico scopo è quello di produrre il file nel formato richiesto (xml)

Così, ad esempio, il nostro professionista che era abituato ad evidenziare anche la ritenuta di acconto specificando quali voci di fattura sono soggette a ritenuta, non potrà evidenziare con tali strumenti la voce ritenuta di acconto.

Come si fa una parcella elettronica?

In sostanza, tutti i professionisti obbligati all'emissione della fattura elettronica si troveranno nella situazione in cui si sono trovati i consulenti fiscali con lo spesometro: programmi gratuiti teoricamente disponibili, peccato che utilizzarli sia impensabile visto il modo in cui sono strutturati.

Il professionista dovrà pertanto procedere all'emissione della fattura elettronica in formato xml, ma, a differenza della fattura elettronica emessa nei confronti della PA, senza la necessità della firma digitale dell'emittente, dell'impossibilità da parte del ricevente di rifiutare la fattura stessa (cosa che invece avviene da parte della PA) e la conservazione sostitutiva di tutte le fatture emesse e ricevute.

Allo stato attuale infatti, sia l’applicazione per pc “Fattura Elettronica”, che l’applicazione web fruibile da Fatture e Corrispettivi, che l’app per devices mobili, altro non sono che “macchine da scrivere” fruibili al solo fine di produrre il file fattura in formato xml, senza alcuna capacità di supporto ulteriore all’utente. Manca infatti un database atto a memorizzare tutta quella serie di informazioni utili, per non dire indispensabili, ad impiantare un sistema di fatturazione soddisfacente: archivio servizi/prodotti, onorari ecc.

Per quanto sopra, il contribuente che deve emettere fattura in formato elettronico dovrà:
■ Indicare in fattura (almeno) i dati minimi richiesti dalla normativa IVA (articoli 21 e 21 bis del D.P.R. 633/72);
■ Tradurre questi dati in un file Xml, nel rispetto del tracciato imposto dall’Agenzia delle Entrate;
■Ottenuto il file XML, entra in gioco il Sistema di Interscambio. Infatti, il file fattura non viene inviato dall’emittente al destinatario, come fino ad oggi avvenuto, bensì deve essere inviato dall’emittente al SDI.

La fattura elettronica impone il puntuale aggiornamento degli identificativi IVA del cliente, del codice fiscale così come l'individuazione preventiva del suo codice ID ovvero della posta elettronica certificata che consente il recapito della fattura.
Fonte:Il Sole 24 ore


Fattura elettronica per i clienti privati B2C

Per il cliente privato del professionista si devono inserire nel tracciato xml:
■ il codice fiscale;
■ il codice destinatario convenzionale "0000000" (sette zeri) in modo che il Sistema di Interscambio possa trasmettere il documento nell'area riservata del destinatario.

Al cliente consumatore finale, più in generale al soggetto non titolare di partita IVA, va comunque consegnata una copia della fattura elettronica inviata allo SDI, in formato analogico (carta) o elettronico (pdf). Deve essere esplicitamente precisato che si tratta della copia della fattura trasmessa.

Fattura elettronica per soggetti IVA B2B

Per il cliente soggetto passivo IVA del professionista (azienda, ente commerciale, altro professionista) si devono inserire nel tracciato xml:
■ la partita IVA ;
■ il codice destinatario SDI in modo che il Sistema di Interscambio possa trasmettere il documento nel Portale del destinatario. Il codice destinatario è composto da 7 caratteri alfanumerici e può essere richiesto solo dai soggetti titolari di un canale di trasmissione accreditato conn il Sistema di Interscambio.;
■ l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC in mancanza del codice destinatario

La fattura elettronica può essere dunque recapitata al cliente attraverso la PEC in quanto essa permette l'identificazione del soggetto destinatario.PEC è l'abbreviazione di Posta Elettronica Certificata, il sistema che permette di inviare e ricevere e-mail con valore legale.

Se la fattura stessa riportasse invece una partita Iva di un soggetto Iva che abbia cessato l'attività, il sistema rileva l'anomalia, ma accetta ugualmente il documento.

Fattura elettronica per i soggetti forfettari

La predisposizione e la trasmissione della fattura elettronica in formato Xml dei soggetti in regime forfettario presenta alcune sostanziali differenze rispetto ai soggetti in contabilità ordinaria e/o semplificata:
il soggetto forfettario deve indicare il codice RF19;
① poiché effettua operazioni senza l'addebito dell'Iva, deve utilizzare il codice Natura N.2.2 operazioni non soggette - altri casi;
② considerando che i compensi dei professionisti e artisti in regime forfettario non sono da assoggettare a ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta, si può indicare nel campo Causale o nel blocco Altri dati gestionali la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
③ quando l'importo della fattura elettronica è superiore a 77,47 euro, i soggetti in regime forfettario sono tenuti ad applicare l'imposta di bollo indicando nell'apposito campo il suo assolvimento in maniera virtuale in base dl DM 17-06-2014.

Termini di invio della fattura elettronica

Dal punto di vista oggettivo, l’obbligo della fatturazione deve avvenire nel momento in cui l’operazione viene ultimata. L’operazione può considerarsi ultimata nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo. Cosa significa? Significa che il professionista deve emettere la fattura nel momento stesso in cui riceve il pagamento (articolo 6, comma 3, del Dpr n. 633/1972).

La normativa vigente dà, comunque, un tempo prestabilito, per emettere la fattura. Infatti essa può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi). Questa facoltà̀ riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche, veicolate tramite Sistema di Interscambio (SdI).

Facciamo l'ipotesi in cui il nostro professionista, che intende predisporre la prima fattura elettronica decida di non acquistare un software commerciale. L'alternativa è quella della delega all’intermediario, con un problema non di poco conto: la fattura deve essere trasmessa entro 12 giorni dalla data di emissione.

Tradotto in pratica, se, ad esempio, un avvocato riceve un bonifico da un suo cliente il 3 gennaio dell'anno N, l'avvocato stesso deve trasmetterla allo SDI entro il 15 gennaio dell'anno N.

Sanzioni

Qualsiasi violazione in tema di fattura elettronica viene sanzionata in modo estremamemnte pesante:

1) essa è considerata come non emessa;

2) al contribuente viene applicata la sanzione di cui all'articolo 6 c.1 e 4 Dlgs 471/1997, ossia dal 90% al 180% dell'iva non documentata con un minimo di € 500, mentre se la violazione non incide sulla liquidazione iva in quanto operazioni esenti, non imponibili o escluse da iva da € 250 a € 2000.

Soggetti esclusi

Rimangono esclusi dall'obbligo di emettere la fattura elettronica:
■ Professionisti che esercitano prestazioni sanitarie;
■ Operatori economici UE/extraUE privi di stabile organizzazione in Italia.

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario che hanno avuto la possibilità di rinviare al 2024 l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico, l’unica differenza da sottolineare rispetto al modello riportato riguarda la non applicazione della ritenuta di acconto. In questo caso, in calce alla fattura proforma, oltre alla dicitura per la fattura proforma occorrerà riportare anche la dicitura regime forfettario e quindi:
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015 . Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi e per gli effetti del Provv. Agenzia delle Entrate del 22/12/2011 n. 185820.

È stato prorogato il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie/cessioni di medicinali e dispositivi medici resi alla persona fisica che [anche solo potenzialmente] sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Nel documento fattura resta, in ogni caso, l'obbligo di indicare i dati richiesti dall'articolo 21 del DPR 600/1972 sia l'annotazione in merito all'applicazione dell'operazione al regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 90, della legge 190/2014).

Acquisti da soggetti esteri

Per le fatture d’acquisto ricevute da soggetti esteri sussiste l'obbligo di integrare la fattura ricevuta in maniera elettronica e l’invio da parte del contribuente di un documento elettronico in formato xml.

All’interno di tale documento denominato autofattura dovrà essere specificato il mittente (fornitore), i dati della fattura ricevuta e il codice iva corrispondente all’operazione.

I documenti da utilizzare per la trasmissione dei dati sono i seguenti:

■ TD17: integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta;
■ TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
■ TD19: integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972




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