Contabilità dei professionisti

I regimi contabili: artisti e professionisti

a cura di Polli Giuseppe, dottore commercialista

Spesso il professionista o l'artista non è in grado di orientarsi bene nella scelta del sistema di tenuta della contabilità più conveniente tra i regimi contabili previsti dall'Amministrazione Finanziaria. Questa difficoltà deriva dalla complessità e dalla continua evoluzione caratterizzante la normativa fiscale italiana. A queste difficoltà si aggiunge la possibilità di un conflitto di interessi tra il cliente ed il proprio commercialista di fiducia, che per proprie opportunità consiglia il professionista suo cliente alla scelta di un regime contabile più oneroso.

Il professionista può tenere la contabilità secondo uno dei regimi contabili previsti, che saranno descritti di seguito. In particolare si ha:

■ Regime di contabilità ordinaria (art. 19 DPR 600/1973, comma 2 DPR 695/96);
■ Regime di contabilità semplificata (art. 19 DPR 600/1973, comma 3 DPR 695/96);
■ Regime forfettario (art. 1, commi 54/89, Legge 190/2014.

La comunicazione delle opzioni o delle revoche viene predisposta mediante la dichiarazione annuale IVA, ovviamente le eventuali scelte di opzione deveono essere comunicate anche in sede di inizio attività. Se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, occorre compilare il quadro VO nella dichiarazione dei redditi.

Il regime dei minimi è stato abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Contabilità ordinaria

Prevista solo su opzione. Quest'ultima deve essere esercitata nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente o nella dichiarazione IVA di inizio atività. L'opzione per la tenutà della contabilità ordinaria da parte dei professionisti ha effetto fino a revoca ed è in ogni caso valida per almeno un triennio. La contabilità ordinaria viene tenuta, in generale, dai grandi studi associati che hanno necessità di avere una gestione contabile più completa e dotata anche degli aspetti finanziari.

L'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria vincola l'arrista o il professionnista per un anno, dopo questo periodo l'opzione resta valida di anno in anno, fino a revoca.


Registro Riferimento legislativo
Registro delle movientazioni finanziarie Art. 19 co 1 e 2 DPR 600/1973
Registro IVA fatture emesse DPR 633/1972
Registro IVA acquisti DPR 633/1972
Registro beni ammortizzabili DPR 600
Registro delle somme in deposito Art. 3 co 2 DM 31-10-1974

Contabilità semplificata

Si tratta del regime naturale di contabilità per i professionisti.L'art. 3, comma 2, del DPR 695/1996 ha introdotto una innovazione per la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni stabilendo che il regime naturale è costituito da quello della contabilità semplificata, prescindendo dal volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente. Tale regime contabile si applica automaticamente in assenza di espressa opzione per altri tipi di contabilità, con l'esclusione dei professionisti individuali in possesso dei requisiti per il regime forfetario, i quali possono adottare la contabilità semplificata su specifica opzione.

La contabilità semplificata è disciplinata dall'articolo 19 del Dpr 600/1973. Ai fini delle imposte sui redditi, a differenza di quanto avviene per le imprese in contabilità semplificata, non è sufficiente l'istituzione dei registri Iva, in quanto né il libro degli acquisti, né delle fatture chiedono l'indicazione della data di incasso (dei compensi) e delle spese (di pagamento).


Tuttavia è sempre possibile integrare i registri IVA con le date di incasso dei compensi e le date di pagamento per le spese, in modo tale che i registri IVA integrati possono assolvere anche la finalità del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti ove annotare le predette operazioni tenendo conto dell'incasso o del pagamento.


L'esercente arti o professioni, una volta superato il limite previsto per il regime forfetario, si trova nel suo regime naturale a prescindere da qualsiasi fatturato produca nel periodo d'imposta ed accede al regime di contabilità ordinario solo in virtù di specifica opzione.

Quindi a decorrere dal 21 febbraio 1997, ossia la data di entrata in vigore del DPR 695/1996, tutti i professionisti e artisti sono in contabilità semplificata, salvo opzione per la tenuta della contabilità ordinaria.

Il regime contabile naturale per un professionista è dunque quello della contabilità semplificata, a meno che il professionista rientri nel regime forfettario per aver conseguito compensi fino a 65mila €uro.

In caso di contabilità semplificata i libri obbligatori sono i seguenti:

Registro Riferimento legislativo
Registro incassi e pagamenti: Art. 19 DPR 600/1973
Registro IVA fatture emesse DPR 633/1972
Registro IVA acquisti DPR 633/1972
Registro beni ammortizzabili DPR 600
Registro delle somme in deposito Art. 3 co 2 DM 31-10-1974

In alternativa ai registri IVA integrati, il professionista può istituire il registro degli incassi e dei pagamenti autonomo rispetto ai registri Iva fatture emesse ed acquisti (separati). Questo registro deve essere utilizzato per effettuare l'annotazione:
■ degli incassi delle fatture emesse;
■ dei pagamenti delle fatture passive ricevute tramite il Portale SDI;
■ degli altri costi risultanti da documenti diversi dalle fatture passive (spese per ristoranti documentate con ricevute fiscali, taxi, quota annuale iscrizioni Albi, assicurazioni, spese personale dipendente, eccetera).

Nel registro incassi e pagamenti devono essere annotati cronologicamente i compensi e le spese derivanti dall’esercizio della professione, anche se non documentati in fattura (questo poiché un ricavo o un costo ha rilevanza fiscale solo se incassato o pagato.Sul registro incassi e pagamenti devono essere annotati entro 60 giorni cronologicamente gli introiti e le spese derivanti dall’esercizio della professione anche se non documentati da fattura. Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere annotato il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento. Questa annotazione sostituisce l’obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili.

Il registro dei beni ammortizzabili può essere sostituito dal Registro incassi e pagamenti qualora sullo stesso siano annotati, a fine anno, i valori dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento, nonché le quote di ammortamento stesse.

Il registro delle somme in deposito è comune alla contabilità ordinaria e semplificata.In esso commercialisti, notai ed avvocati possono registrare le somme anticipate dai clienti, sia quale corrispettivo sia quale anticipo spese da sostenere in nome e per conto dei clienti stessi, emettendo la relativa parcella (notula, fattura) entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Sul registro delle fatture emesse vanno registrate le fatture emesse entro 15 giorni dalla data di emissione,nell’ordine della loro numerazione; le fatture devono essere comprese nella liquidazione IVA del mese di emissione, anche se registrate successivamente. Le fatture emesse in forma elettronica vanno emesse (inviate allo SDI) entro 12 giorni dell’effettuazione dell'operazione (pagamento del corrispettivo).

Sul registro IVA acquisti vanno annotate le spese sostenute anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

Dal 25.10.2001 è stato soppresso l’obbligo di bollatura dei registri IVA, fermo restando l’obbligo di numerazione progressiva delle pagine, con l’indicazione su ogni pagina dell’anno di riferimento.

Contabilità forfettaria

Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014), successivamente modificato con portata estensiva dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 9 a 11, legge n. 145/2018) – eliminando le limitazioni stabilite con riferimento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e modificando quelle per prestazioni di lavoro – e dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 692, legge n. 160/2019).

Il regime in esame è un regime di tassazione sostitutivo dell’IRPEF, dell’IRAP (comunque, non più applicabile alle persone fisiche) e dell’IVA, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, primo fra tutti il limite massimo di ricavi o compensi fissato a 85.000 euro annui per il 2023.

Questo regime fiscale agevolato rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano, nel contempo:

conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;
sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio (art. 70, Lgs. n. 276/2003), lavoro dipendente e collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Il regime forfetario si applica sempreché non si verifichi una delle cause ostative previste dall’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014.

Prevista per i professionisti esercenti l'attività in forma singola fino a 85mila € di compensi. Tale limite è in vigore dal 2018 (per la verifica dell'accesso al regime dal 2019) ed è stato elevato da 65.000 a 85.000 con la legge finanziaria del 2023. Possono esercitare l'opzione per la tenuta del regime contabile forfetario i professionisti singoli residenti in Italia a condizione che il soggetto non abbia superato nell'anno precedente il limite di compensi di Euro 85.000 in vigore dal 2019.

Il limite di compensi fino a € 85.000 va invece ragguagliato all'anno solare.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei compensi non superiori a 85mila euro.

La disposizione normativa prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA, che effettuano in via esclusiva o prevalente cessione di immobili, che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell'impresa familiare, nonché soci di associazioni professionali o che controllano direttamente o indirettamente una SRL che svolge un'attività riconducibile a quella del soggetto forfetario. Inoltre non possono applicare il regime forfetario coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000. Tale requisito è in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il regime contabile forfetario è un regime naturale applicabile automaticamente in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Non è riservato solo ai professionisti individuali che iniziano una nuova attività ma può essere mantenuto, senza limiti di durata, finchè permangono i requisiti richiesti.

Per i professionisti si applica il coefficiente di reddività del 78% (quindi ad esempio su un fatturato di 10.000 euro, il professionista deve indicare un reddito di 7800 euro) l'imposta sostitutiva è del 15%.

Pertanto le attività artistiche e professionali godono di un riconoscimento forfetario ex lege dei costi pari al 22%.

Se l'attività intrapresa presenta i requisiti di novità, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% in luogo del 15% per i primi 5 anni.

Per il calcolo dell'imposta sostitutiva si arriva applicando ai compensi incassati nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività (quindi per gli artiosti e i professionisti il 78% con la deduzione forfetaria del 22% di costi) e al prodotto così ottenuto, si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati (contributi Inps gestione separata oppure i contributi alle Casse di previdenza ordinistiche). Su tale differenza si applica l'imposta sostitutiva.

Il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario, così come l'opposto, per quanto riguarda l'IVA, presenta per il professionista alcuni aspetti rilevanti come ad esempio il ricalcolo dell'IVA a credito o a debito per l'acquisto di beni strumentali.

Il professionista in regime forfetario non si qualifica come sostituto d'imposta quindi non subisce ritenute di acconto sui compensi percepiti a favore di altri professionisti o di imprese, nè tantomeno opera come sostituto di imposta nel caso di spese sostenute nei confronti di altri professionisti.




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