Contributi previdenziali professionisti

I contributi previdenziali dei liberi professionisti iscritti nella Gestione Separata INPS

a cura di Polli Giuseppe, dottore commercialista

In questa pagina, dedicata ai contributi previdenziali per i liberi professionisti non andremo ad quantificare la contribuzione previdenziale dei soggetti iscritti nelle rispettive Casse di Previdenza, ma più che altro andremo ad esaminare i contributi previdenziali dei soggetti liberi professionisti che ne sono sprovvisti e che pertanto hanno l'obbligo di iscrizione in un'apposita sezione INPS denominata Gestione Separata.

A proposito di deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, giova ricordare che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 2002 ha affermato che i contributi previdenziali possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente in base all'articolo 10, comma 1, lettera e, del TUIR.

Gestione separata INPS

Sono obbligati all'iscrizione e pagamento dei relativi contributi in un'apposita gestione separata:
a) coloro che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo (artisti e professionisti), anche in forma associata, con l'esclusione di quelli assicurati nella Cassa di Previdenza di competenza;
b) prestatori di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a 5.000 euro. Il contributo si calcola solo sulla parte eccedente l'importo di € 5.000.

La Gestione Separata INPS è un fondo previdenziale istituito con Legge 335/1995 art. 2, comma 26) e finanziato dai contributi obbligatoriamente versati dai professionisti iscritti.

Infatti tutti i liberi professionisti in possesso di partita IVA e che non sono iscritti ad una cassa previdenziale autonoma, devono richiedere l'iscrizione all’INPS come gestione separata.

Stiamo parlando di lavoratori autonomi la cui professione non ha un Albo o Ordine professionale di riferimento, o non sono iscritti all’albo stesso per motivi di incompatibilità oppure perché possono scegliere se usufruire della relativa Cassa Previdenza o della Gestione Separata INPS.

Questi liberi professionisti devono comunque svolgere lavoro autonomo, a contenuto artistico o professionale, non sotto forma di impresa.

Sono alquanto numerose le figure professionali che esercitano lavoro autonomo senza cassa previdenza ordinistica, vi sono ad esempio, i fotografi, i cuochi, i fisioterapisti, i grafici, gli interpreti e traduttori, gli amministratori condominiali.

I liberi professionisti con partita IVA versano in piena autonomia i propri contributi, tramite modello F24, alle stesse scadenze previste per il versamento delle imposte dirette.

I lavoratori autonomi titolari di partita IVA, sprovvisti di una Cassa di previdenza di appartenenza o non iscritti che non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa di previdenza, sono quindi tenuti all'iscrizione nella Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo.


In capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS sono indicati dall'art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011. In particolare:
• al comma 11 è previsto che i soggetti già pensionati sono tenuti a versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di Previdenza. qualora continuino a svolgere l'attività professionale il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo.
• al comma 12 è data un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, in base alla quale sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS i soggetti che:

svolgono un'attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale;
pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa.

Per l'anno 2022 sono applicabili le seguenti aliquote:

Pensionato oppure oppure iscritto ad altra gestione obbligatoria
24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato
Titolare di partita IVA
26.23%


E' stata introdotta l'aliquota aggiuntiva dello 0,26% che aumenta allo 0,51% per il 2022 e 2023. Tale aumento è totalmente a carico del lavoratore autonomo che può eventualmente recuperare in fattura soltanto il 4% a titolo di rivalsa.

Quanto ai massimali per il 2022:
• il massimale di reddito contributivo annuo pari a € 105.014;
• il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo pari a € 16.243

In caso di redditi imponibili inferiori al minimale, la contribuzione accreditata è proprorzionlemnte ridotta,

Esempio:
Professionista titolare di Partita IVA con un reddito pari a 150.000 e pensionato, andrà a pagare il 24% sul massimale di € 105.014.
Professionista con un reddito di € 15.000, non pensionato e non iscritto ad altra gestione previdenziale, andrà a pagare il 26,23% ma non potrà avere l'accredito pensionistico per dodici mesi.

Il versamento dei contributi previdenziali della Gestione separata INPS deve essere effettuato dai liberi professionisti, direttamente con le stesse scadenze previste per il pagamento delle imposte:
primo acconto calcolato sul 40% del reddito soggetto a contributo e risultante dal modello Redditi dell'anno precedente;
secondo acconto calcolato sul 40% del reddito soggetto a contributo e risultante dal modello Redditi dell'anno precedente;
saldo calcolato sul reddito soggetto a contributo e risultante dal modello Redditi dell'anno precedente, al netto degli acconti già versati.

Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell'anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l’anno stesso.
E' interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef.

Il professionista deve pertanto versare rispettando queste scadenze, salvo specifici provvedimenti di rinvio:

• 30 giugno per il versamento del saldo dell’anno precedente e del primo acconto dell’anno in corso, pari al 40% dell’importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
• 30 novembre per il versamento del secondo acconto di importo pari al 40%.

La misura degli acconti per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti nella Gestione separata INPS è pari dunque all'80%.




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