Novità per i liberi professionisti




Fatturazione elettronica forfettari

L'art. 18, comma 2, del c.d-. Decreto PNRR ha previsto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
i contribuenti minimi / forfetari;
☞ i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91, con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.

Abolizione dell'IRAP

Dal periodo di imposta 2022 sono escluse da IRAP tutte le imprese individuali e tutti i lavoratori autonomi con partita Iva singola, a prescindere dal regime contabile e fiscale adottato. Pertanto gli acconti 2022 non devono essere versati. Restano assoggettate a Irap tutte le società commerciali (di persone e di capitali). Per gli studi associati e le associazioni professionali si ritiene che siano ancora soggetti passivi di questa imposta e quindi debbano continuare a pagare questa imposta.Articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 commi 8 e 9.

La scelta normativa di escludere dall’ambito impositivo almeno le persone fisiche ha il pregio di eliminare potenziali contenziosi e ridurre i margini di incertezza interpretativa, ma non risolve un profilo di chiara criticità: si ipotizzi, ad esempio, il caso di un’impresa individuale che si avvale di un numero significativo di collaboratori e di personale dipendente e che, contestualmente, utilizzi una dotazione rilevante di beni strumentali. Allo stesso tempo, si pensi a una società in nome collettivo, formata da 2 soci che operano senza ausilio di personale e con dotazione minimale di beni strumentali.
Ebbene, l’imprenditore individuale, dal 2022, è escluso dall’Irap, a differenza della società che, per presunzione assoluta, è soggetta all’Irap. Ne consegue che, da una logica e asettica valutazione delle due casistiche, il presupposto dell’autonoma organizzazione appare sicuramente più “probabile”, per così dire, nel primo caso e assai discutibile nel secondo. Che sia stata una scelta legislativa ponderata o una superficiale disamina delle distorsioni prodotte dal modificato impianto normativo, resta, di fondo, la sensazione di una palese discriminazione che, in simili fattispecie, appare assolutamente irrazionale e contraria alla ratio medesima della norma.
Fonte: Ratio.it

Prestazioni occasionali

Con riferimento all’attività del lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, la Legge 215 del 21 dicembre 2021 ha previsto che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori diventi oggetto di preventiva comunicazione all’ Ispettorato territoriale del lavoro.
A tale obbligo deve attenersi il committente seguendo le modalità operative dettate dall’art. 15, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, in base alle quali, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all' Ispettorato territorialmente competente, mediante sms o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Prestazioni sanitarie

Proroga anche nel 2022 del divieto per gli operatori sanitari di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche i cui dati sono da inviare al Siostema tessera sanitaria. Quindi, alla luce dell'esplicito divieto, si continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo.

Operazioni transfrontaliere

A decorrere dal 2022 si applicano le nuove regole tecniche per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere, misure che di fatto sostituiscono il precedente strumento dell’esterometro. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi avvenute dal primo luglio 2022 soggette al pagamento dell’IVA, realizzate a favore di soggetti residenti al di fuori del territorio italiano, è necessario inviare telematicamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in formato XML, con l’invio dei documenti al Sistema di Interscambio.

In pratica il previsto obbligo di trasmissione con decorrenza 1° gennaio 2022 è stato rinviato al secondo semestre 2022.

La dichiarazione deve avvenire con periodicità trimestrale, come stabilito dalle nuove regole introdotte con la Legge di Bilancio 2021. La scadenza è la fine del mese successivo rispetto al trimestre di riferimento. Per le operazioni attive la scadenza per la trasmissione è quella relativa alla data riportata nella fattura o nel documento attestante, mentre per quelle passive non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata realizzata o è stato ricevuto il documento.

Per ulteriori più dettagliate informazioni si veda questo articolo su IPSOA



Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Investimenti pubblicitari del 2022: aperto il canale che porta al bonus.FISCOGGI

Sul portale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato, l' elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-bis DL 50/2017 trasmesso dall’Agenzia delle entrate al Dipartimento.
Nell'elenco sono individuati i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2021 e l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.